Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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Numero 2

Per motivi inerenti alle prove, TI respinge l’aumento della pena minima. È molto difficile dimostrare che l’autore abbia agito col deliberato proposito di rovinare la reputazione della parte lesa. Spesso lo si può fare soltanto grazie all’ammissione dell’autore stesso. Secondo TI l’aumento della pena minima tiene troppo poco conto di questa situazione.

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione.

1.33. Articolo 177 Ingiuria

1

Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una multa.

2

Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.

3

Concerne soltanto il tedesco.

JU, VD e CAIS approvano la modifica proposta.

In relazione alla fattispecie delle vie di fatto (art. 126 CP) appare opportuno configurare anche l’ingiuria come contravvenzione. Attualmente l’ingiuria è punita più severamente rispetto alle vie di fatto (NE).

Non è sempre facile tracciare il confine tra la diffamazione e l‘ingiuria. Con la proposta di trasformare la fattispecie in una contravvenzione aumenta il rischio della prescrizione. Se si approva la proposta dell’avamprogetto in merito all’articolo 178 CP, tra l’ingiuria e la diffamazione vi sarà una differenza di prescrizione di quattro anni. Ciò sarebbe difficilmente accettabile (SO).

La questione se sia più incisiva una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere o una multa è una domanda teorica. In base al diritto vigente la modifica costituisce senza dubbio un inasprimento, visto che la multa non può essere sospesa condizionalmente. È decisiva la modifica del tipo di reato con il passaggio dal delitto alla contravvenzione, da cui consegue in particolare che non saranno più iscritte nel casellario giudiziale tutte le condanne secondo l’articolo 177 e che si applicherà il termine di prescrizione dell’articolo 109 CP (UNIFR).

Secondo UNILU si può effettivamente discutere sulla trasformazione dell’ingiuria in una contravvenzione, ma la motivazione di tale trasformazione è insoddisfacente. Si tratta ancora una volta di una modifica sostanziale che va molto al di là dell’armonizzazione delle pene. Infatti, se l’ingiuria diventa una contravvenzione occorre applicare la disposizione sulla prescrizione dell’articolo 109 CP, che prevede un termine di prescrizione di due anni (recte: tre). UNILU è pertanto contraria alla modifica della disposizione.

1.34. Articolo 178 Prescrizione

Abrogato

L’abrogazione del termine di prescrizione più breve è auspicabile, poiché con i mezzi informatici moderni i delitti in questione hanno assunto dimensioni che rendono le indagini molto difficili (VD).

CAIS approva l‘abrogazione.