Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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OW e PLR respingono la riduzione della pena, poiché spesso per le vittime questo reato è un grave turbamento della sfera privata.
Per la procedura penale minorile, la riduzione della pena minima fa sì che il termine di prescrizione di questo reato sia soltanto di un anno (art. 36 cpv. 1 lett. c DPMin). Questo significherebbe che in caso di procedimenti estesi per furti con scasso le violazioni di domicilio andrebbero sospese perché prescritte (ZH, SDPM).
L’UDC ritiene che la pena massima di tre anni vada assolutamente mantenuta, perché altrimenti il furto con scasso si riduce a un reato di poca entità.
Secondo UNIFR, seguendo la logica dell’avamprogetto, la riduzione della pena massima non significa altro che attribuire minore importanza alla protezione giuridica del diritto di domicilio, poiché la violazione del valore del diritto di domicilio comporterebbe una pena detentiva di soltanto un anno, rispetto ai tre anni attualmente previsti. Purtroppo il rapporto esplicativo non risponde alla questione dell’adeguatezza della pena alla realtà giuridica. Per quanto riguarda il diritto comparato, va tuttavia osservato che l’Austria prevede una pena massima di tre anni per determinate varianti della violazione di domicilio. UNIFR respinge la modifica della disposizione.
Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale
Osservazioni preliminari in merito ai reati contro l’integrità sessuale
BL, JU, LU, SH, SO, ZG, PPD, PS e CAIS sostengono l’intenzione dell’avamprogetto di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di reati contro l’integrità sessuale, punendoli in futuro esclusivamente con pene detentive. SO e SH aggiungono che quanto proposto dall’avamprogetto ha le conseguenze auspicate soltanto se nel progetto sulla PG CP viene reintrodotta la pena detentiva di breve durata. In caso contrario le presenti modifiche conducono a una pena minima (non auspicabile) di sei mesi.
OW e PLR sono in linea di massima favorevoli all’inasprimento in caso di pornografia e di reati sessuali (eccezione: art. 187 n. 4 CP).
VD e ZH sono in linea di massima d’accordo con le proposte concernenti i reati contro l’integrità sessuale (eccezione: abrogazione degli arti. 188 n. 2, 192 cpv. 2, 193 cpv. 2 CP).
PS accoglie con favore il fatto che per gli articoli 187-195 CP l’avamprogetto non preveda un aumento delle pene e l’introduzione di pene minime.
UNIFR osserva che il rapporto esplicativo sottace le ragioni di politica in materia di criminalità e di prevenzione generale che hanno indotto a eliminare la pena pecuniaria come pena prevista dagli articoli 187-189, 191-193 e 195 CP. In realtà il rapporto sembra presumere che una pena pecuniaria sia adatta per reati di poco conto. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 CP un reato per il quale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria costituisce un delitto. Il rapporto sembra quindi presupporre che un delitto sia un reato di poco conto, il che è assolutamente sbagliato. Se del caso, si può parlare di reati di poco conto soltanto nel caso delle contravvenzioni, alle quali tuttavia è comminata una multa e non una pena pecuniaria. UNIFR respinge lo stralcio della pene pecuniaria nelle disposizioni menzionate.