Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
SH Justiz e ASM sono contrari a limitare le pene alle pene detentive. Il rapporto motiva l’aumento della pena minima con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una base appropriata per l’inasprimento proposto.
La limitazione del margine d‘apprezzamento del giudice non appare opportuna, anche perché non è applicata in modo coerente. Infatti, proprio nel caso della violenza carnale l’avamprogetto non introduce una pena minima. Come motivo si adduce, giustamente, il fatto che una pena minima limiterebbe il potere d’apprezzamento del giudice. Tale motivazione non vale tuttavia soltanto per questo contesto, bensì anche per altre figure di reato.
LU chiede se si debbano prevedere alcune restrizioni in merito all’esecuzione delle pene detentive (p.es. escludere il lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica).
1.42. Artcicolo 187 numeri 1 e 4 Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona a un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.
JU ritiene che la pena massima sinora prevista, pari a cinque anni di pena detentiva, debba essere aumentata. Il rapporto osserva che si può rinunciare all’aumento della pena massima perché gli atti che intaccano anche la libertà sessuale della vittima sono in concorso ideale con la coazione sessuale, la violenza carnale ed eventualmente gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. In applicazione dell’articolo 49 CP, la pena detentiva può di conseguenza essere aumentata sino a un massimo di 15 anni. Nella prassi si constata tuttavia che è molto difficile provare la coazione nei confronti di minori, poiché questi ultimi sono spesso emotivamente e materialmente dipendenti dagli adulti. Se non è possibile constatare la coazione, per esempio nel caso di una bambina di età inferiore ai 12 anni che è stata costretta ad avere rapporti sessuali con un adulto, la pena massima di cinque anni appare insufficiente.
OW e PLR criticano l’eliminazione della pena pecuniaria nel numero 4. OW raccomanda di mantenerla, tenendo conto dei casi in cui una vittima minore di 16 anni in età puberale acconsente all’atto sessuale, Il PLR osserva che, giustamente, i giudici applicano in modo molto restrittivo il criterio dell’errore «colposo» in merito all’età del minore. Laddove concedono all’imputato questa attenuante, si tratta talora di casi che non richiedono una pena detentiva anche a causa del comportamento della vittima.
L’UDC chiede di introdurre una pena minima per gli atti sessuali con minori.
UNILU osserva che, tenendo conto dei motivi di prevenzione generale (positivi), la proposta di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di atti sessuali con fanciulli risulta comprensibile. Occorre tuttavia tenere presente che ciò non servirà a dissuadere eventuali autori, bensì a garantire simbolicamente alla comunità giuridica che questi reati siano ritenuti reati che è inappropriato punire con una pena pecuniaria.
GE e UNIGE osservano che secondo il diritto vigente l’atto commesso nell’ipotesi erronea, evitabile con la dovuta cautela, che la vittima avesse almeno 16 anni conduce a una con-