Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
caso, adeguate all’articolo 179 CP. La modifica della disposizione va respinta (UNIFR).
1.36. Articolo 179ter Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una regi-strazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il comma 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Nessuna osservazione.
1.37. Articolo 179quinquies capoverso 2 Registrazioni non punibili
2
Le registrazioni di cui al capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini della raccolta delle prove. Le registrazioni non devono essere rese accessibili, trasmesse o rese note a terzi esterni.
Secondo il Centre Patronal la modifica proposta non soddisfa ed è ambigua. Le registrazioni possono essere utilizzate ai fini della raccolta delle prove soltanto se sono state fatte in modo lecito ai sensi del capoverso 1. Vista questa premessa, il divieto di trasmissione a terzi appare contradditorio, poiché secondo il legislatore, fatta salva la legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, non dovrebbe rendersi punibile chi conserva, analizza o rende accessibili a terzi le registrazioni ottenute ai sensi del capoverso 1.
1.38. Articolo 179septies Abuso di impianti di telecomunicazione
Chiunque utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
SO e ZH approvano esplicitamente la proposta, poiché un comportamento simile allo stalking merita di essere punito come delitto.
L’UCS approva lo stralcio dei due elementi soggettivi malizia e celia nonché la ponderazione dei beni giuridici, in seguito alla quale la fattispecie è caratterizzata quale delitto.
Secondo UNIFR non è chiaro perché questa disposizione sia paragonata alla violazione di domicilio, dato che molte molestie avvengono per mezzo di telefoni cellulari e quindi al di fuori del domicilio. È pertanto estremamente discutibile equiparare i due reati. Per quanto riguarda i due elementi soggettivi malizia e celia, essi riguardano l’intenzione dell’autore. Sono ipotizzabili varianti in cui la telefonata è eseguita per malizia o celia, ma che oggettivamente non raggiungono una determinata intensità. D’altronde telefonate eseguite senza malizia e celia possono raggiungere una certa intensità, il che, a seguito della modifica proposta, sarebbe punibile. Potrebbe ad esempio esserne coinvolto l’innamorato infelice che tenta di convincere l’amata e non agisce né per malizia né per celia. Con lo stralcio dei due elementi soggettivi restrittivi, si estende in realtà il campo d’applicazione della disposizione, senza che sia necessario motivarlo o indicarlo, dato che nella legge l‘atto è descritto in modo troppo poco preciso (art. 1 CP). UNIFR respinge la modifica.
Con la caratterizzazione quale delitto si crea una contraddizione con l’articolo 198 CP (molestie sessuali), che resta tuttora una contravvenzione. Nella prassi, infatti, non è raro che l’articolo 179septies sia in concorso con l’articolo 198 CP. Se i due articoli caratterizzano la fattispecie rispettivamente come delitto e come contravvenzione, non è più possibile una valu-