Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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danna per negligenza (art. 187 n. 4). D’altronde l’errore evitabile in merito alla differenza di età tra l’autore e la vittima (più di tre anni secondo l’art. 187 n. 2) non ha conseguenze penali (art. 13 cpv. 2 CP). Questa disparità non è giustificata. L’articolo 187 numero 4 CP deve essere esteso in modo tale da contemplare anche un autore che si sarebbe dovuto accorgere che la differenza di età eccede i tre anni.

1.43. Articolo 188 Atti sessuali con persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

chiunque induce una tale persona a un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

2. Abrogato

Numero 1

L’USI è favorevole all’abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Secondo AG la figura di reato dovrebbe essere considerata un crimine con la stessa comminazione di pena dell’articolo 187 numero 1 CP. Con il diritto in materia di prescrizione in vigore dal 2002 la figura di reato dell’articolo 188 è l’unica contravvenzione (ed anche l’unica disposizione che protegge vittime di età superiore ai 16 anni) inserita nell’elenco delle disposizioni in materia di protezione dei minori per le quali il termine di prescrizione è stato prorogato almeno sino al compimento del venticinquesimo anno di età della vittima (art. 97 cpv. 2 e 4 CP). Questa ponderazione nuova e particolare del legislatore dovrebbe pertanto indurre ad adeguare la pena a quella dell’articolo 187 CP, considerando quindi un crimine anche la figura di reato dell’articolo 188.

UNILU osserva che, tenendo conto dei motivi di prevenzione generale (positivi), la proposta di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di atti sessuali con persone dipendenti risulta comprensibile. Occorre tuttavia tenere presente che ciò non servirà a dissuadere eventuali autori, bensì a garantire simbolicamente alla comunità giuridica che questi reati sono ritenuti reati che è inappropriato punire con una pena pecuniaria.

Numero 2

AG, BS, PPD e USI approvano l’abrogazione del numero 2.

VD e ZH criticano l’abrogazione del numero 2. Secondo ZH l’esigenza di punire dello Stato è discutibile nel caso in cui le persone coinvolte hanno contratto un matrimonio o un’unione domestica registrata. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l’autore e la vittima può evolversi: se la vittima si decide di unirsi all’autore non si vede perché quest’ultimo debba essere perseguito penalmente.

Anche UNIFR respinge l’abrogazione del numero 2, osservando che la proposta evidenzia l’irrefrenabile volontà dell’avamprogetto di inasprire le pene anche per i reati sessuali. La revisione degli anni Novanta è globalmente respinta senza motivazioni dettagliate, bensì soltanto con il rinvio a asserzioni generali non documentate.

UNILU ritiene l’abrogazione del numero 2 degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall’obiettivo del progetto.