Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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ter bis

3 . Per i reati di cui ai numeri 3 e 3 gli oggetti sono confiscati.

4. Se l'autore ha agito per fine di lucro, è punito:

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

bis

4 . Per i reati di cui al numero 4 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

bis

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

BS è in linea di massima d’accordo con le modifiche del numero 3.

LU è in linea di massima d’accordo con la concezione delle nuove disposizioni, compresa la sanzione del solo consumo.

JU ritiene appropriato rendere punibile il solo consumo di pornografia dura per mezzo di Internet.

SH ritiene opportuna l’estensione della punibilità in riferimento alla pornografia, a causa delle gravi conseguenze per lo sviluppo di bambini e giovani. SH Justiz e ASM ritengono necessario l’inasprimento delle pene massime per la pornografia con fanciulli e l’estensione della punibilità al mero consumo, poiché ne risulta rafforzata la protezione penale dei bambini.

SO approva esplicitamente che sia comminata una pena anche per il consumo di rappresentazioni pornografiche e che le pene siano inasprite, se sono realmente coinvolti dei fanciulli.

ZH e PS sono favorevoli alla distinzione tra atti sessuali reali con fanciulli e atti fittizi e le conseguenti pene divergenti ed accolgono con favore la descrizione precisa degli atti che rientrano nel consumo. ZH tuttavia critica che la struttura della disposizione ne risulta difficilmente leggibile e poco chiara.

PEV approva l’aumento delle pena massime dell’articolo 197 nel caso in cui i reati si riferiscono ad atti reali con fanciulli.

Il PLR approva la descrizione più severa della figura di reato. Come per l’articolo 135 CP ha tuttavia dubbi in merito alla caratteristica qualificativa seguente: «se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli». Anche in questo caso tale caratteristica aggravante non è appropriata per una figura di reato coerente. Occorre pertanto aumentare in generale la pena massima oppure definire un’altra caratteristica aggravante.

AG ritiene che nel numero 3 la variante «escrementi umani» dovrebbe essere stralciata, poiché non serve a proteggere beni giuridici, bensì soltanto valori morali. Inoltre, oggetti e rappresentazioni di tal fatta sono legali in numerosi Paesi europei e quindi il dispiego di risorse per il perseguimento transfrontaliero sarebbe inutile. BS è dello stesso parere e osserva che, pur essendo gli atti sessuali con escrementi umani estremamente repellenti, tali atti non dovrebbero essere punibili fintanto che sono eseguiti di comune accordo tra adulti e mostrati soltanto ad adulti o consumati da questi ultimi.

AG osserva inoltre che la l’aggravante del numero 4 non ha un valore autonomo e pertanto va abrogata.

Secondo NW la necessità di aumentare le pene nel caso delle rappresentazioni violente e della figura di reato della pornografia è discutibile non solo per ragioni inerenti alla prevenzione, ma perché la punibilità del fare uso di tali immagini va fondamentalmente ritenuta mi-