Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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1.47. Articolo 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

1

Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

2

Abrogato

Capoverso 1 L’USI è favorevole all’abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Capoverso 2 AG, BS e USI approvano l’abrogazione del capoverso 2.

ZH Critica la proposta di abrogare il capoverso 2. die vorgeschlagene Streichung von Absatz 2. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l’autore e la vittima può evolversi e se la vittima si decide di unirsi all’autore non si vede perché quest’ultimo debba essere perseguito penalmente.

UNIFR è contraria all’abrogazione del capoverso 2 e rinvia ai motivi esposti in merito all’articolo 188 capoverso 2 AP-CP.

UNILU ritiene l’abrogazione dell’esenzione dalla pena degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall’oggetto del progetto.

Secondo AG, al fine di evitare problemi di delimitazione gli articoli 192 e 193 CO (eventualmente anche l’art. 188 CP) dovrebbero essere riuniti in un solo articolo che contempli lo sfruttamento sessuale in stato di bisogno o di dipendenza.

1.48. Articolo 195 Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,

chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione,

chiunque mantiene una persona nella prostituzione,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Nessuna osservazione.

1.49. Articolo 197 numeri 3, 3bis, 3ter(nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5 Pornografia

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, è punito:

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

bis

3 . Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito:

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.