Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 44Fedlex · Rapporto sui risultati

1.44. Articolo 189 capoverso 1 Coazione sessuale

1

Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Secondo AG, per eliminare i noti errori di formulazione (soltanto «subire» invece di «subire ed eseguire») e per motivi inerenti alla protezione della vittima (la gravità della coazione a subire pratiche orali o anali è comparabile a quella della congiunzione carnale), la presente figura di reato dovrebbe essere unita a quella della violenza carnale. In un capoverso 1 andrebbe prevista la figura di reato di base della coazione di una persona a subire o eseguire un atto sessuale indicando i mezzi di coazione sinora previsti e con la pena proposta dall’avamprogetto. Il nuovo capoverso due dovrebbe prevedere una prima aggravante per la costrizione a subire o eseguire la congiunzione carnale o un atto analogo con una pena da uno a dieci anni di pena detentiva (come sinora nell’art. 190 cpv. 1 CP). Infine, il capoverso tre dovrebbe comprendere le altre aggravanti attualmente previste dall’articolo 189 e 190 capoverso 3 con pene invariate, mentre l’articolo 190 CP andrebbe abrogato.

1.45. Articolo 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Nessuna osservazione.

1.46. Articolo 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

1

Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incar-cerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

2

Abrogato

Capoverso 1

L’USI è favorevole all’abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Capoverso 2

AG, BS e USI sono favorevoli all’abrogazione del capoverso 2.

VD e ZH criticano la proposta di abrogare il capoverso 2. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l’autore e la vittima può evolversi e se la vittima si decide di unire il suo futuro a quello dell’autore non si vede perché quest’ultimo debba essere perseguito penalmente.

UNIFR è contraria all’abrogazione del capoverso 2 e rinvia ai motivi esposti in merito all’articolo 188 capoverso 2 AP-CP.

UNILU ritiene l’abrogazione dell’esenzione dalla pena degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall’obiettivo del progetto.

Secondo AG, al fine di evitare problemi di delimitazione gli articoli 192 e 193 CO (eventualmente anche l’art. 188 CP) dovrebbero essere riuniti in un solo articolo che contempli lo sfruttamento sessuale in stato di bisogno e di dipendenza.