Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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nore rispetto a quella dell’atto stesso che sta dietro alle immagini.
Il PS è estremamente scettico in merito all’opportunità di rivedere in questo momento l’articolo 197, poiché è imminente una nuova revisione in seguito all’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Occorre rinunciare a un tale frazionamento, poiché estremamente nocivo alla certezza del diritto. Anche LU si chiede se le due revisioni non debbano essere riunite in una sola. Due progetti di revisione che si susseguono a breve termine comportano spesso problemi delicati relativi al diritto transitorio.
Il PS propone di escludere la pena pecuniaria nei numeri 3 e 4, ma non nel numero 3bis. Ciò è giustificato dal fatto che spesso la produzione e il commercio di questi prodotti generano direttamente nuovi abusi sessuali ai danni di minori. Anche se i produttori e i commercianti non commettono gli abusi di «propria mano», essi ne sono direttamente responsabili. Pertanto non si vede perché in questo caso debba essere possibile una pena pecuniaria, mentre nel caso del promovimento della prostituzione di minori tale pena non è prevista.
Il PS osserva che, tenuto conto della protezione dei beni giuridici, che nel caso della pornografia dura si orienta alla protezione di coloro che risultano danneggiati dalla produzione di tali rappresentazioni e non a quella di chi vi assiste come spettatore, ci si deve chiedere se le rappresentazioni di atti sessuali con animali o escrementi umani debbano tuttora essere considerate pornografia dura. Il PS propone di valutare ancora una volta in dettaglio se queste figure di reato non possano in futuro rientrare nel numero 1.
UNIFR è contraria alla modifica della disposizione. In merito al numero 3 osserva che la riunione di diverse fattispecie in una disposizione è in linea di massima accettabile. È tuttavia opinabile trattare separatamente la rappresentazione di atti sessuali reali, comminandovi una pena maggiore, poiché con la produzione di tali atti l’autore si rende punibile in virtù degli articoli 187 segg. I beni giuridici protetti dall’articolo 197 sono anche l’integrità sessuale e l’autodeterminazione come pure la protezione preventiva della gioventù, ma soprattutto lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e dei giovani. In tal senso si tratta di un reato di minaccia astratta. In merito all’introduzione delle aggiunte concernenti gli atti sessuali reali con bambini con il rinvio al bene giuridico dello sviluppo sessuale indisturbato (che è appunto il bene giuridico protetto dagli articoli 187 e 188 CP), sorge la questione del concorso. Visto che i bene giuridici protetti sono i medesimi, si dovrebbe presupporre un concorso improprio tra l’articolo 187 seg. CP e l’articolo 197 capoverso 3 lettera b, e probabilmente gli articoli 187 e 188 CP assorbirebbero l’articolo 197. UNIFR tuttavia dubita che nelle sue riflessioni il legislatore abbia considerato tale conseguenza. Infatti, ciò sarebbe diametralmente contrario agli obiettivi dell’avamprogetto. Tanto più che nel diritto in vigore bisognerebbe presupporre un concorso proprio tra gli articoli 197 e 187 seg., il che, in applicazione dell’articolo 49 capoverso 1 CP, potrebbe implicare una pena detentiva massima di 7,5 (art. 187 CP) o 4,5 anni (art. 188 CP). Nella versione proposta dall’avamprogetto potrebbero invece essere pronunciate pene detentive di al massimo cinque (art. 187 CP) o tre anni (Art. 188 CP).
In merito al numero 3bis UNIFR osserva che nella versione vigente del testo di legge il mero consumo senza possesso è esente da pena. L’avamprogetto intende modificare completamente questa situazione: anche se gli atti secondo il numero tre commessi per il proprio consumo sono trattati in modo privilegiato, si procede a un inasprimento delle pene, comminando in particolare una pena per un atto che sinora ne andava esente. In considerazione del titolo dell’avamprogetto ciò appare piuttosto sorprendente, tanto più che in questo caso, con tutta la buona volontà, non è possibile ravvisare alcuna armonizzazione delle pene.
UNIGE osserva che la modifica proposta va al di là di una semplice armonizzazione delle pene. In merito alla pornografia dura il testo messo in consultazione distingue tra la diffusione e l’acquisto da una parte e il consumo dall’altra. In tal modo l’avamprogetto fissa per legge ciò che il Tribunale federale ha già deciso violando il principio di legalità: l’acquisto di por-