Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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nografia dura mediante download per il proprio consumo è soggetta alla medesima pena prevista per la produzione (n. 3); inoltre, anche il possesso rientrerebbe nel numero 3. Ci si chiede quindi che cosa contempli il numero 3bis. Inoltre il numero 3 contiene due comminazioni di pena: la lettera a punisce una contravvenzione, mentre la lettera b sancisce, per la prima volta nel contesto della pornografia, un delitto. Ciò è esagerato poiché per commettere il reato è sufficiente scaricare materiale pornografico per il proprio consumo.
UNILU osserva che la figura di reato della pornografia è sottoposta a una revisione materiale caratterizzata da numerosi errori. La revisione va quindi respinta, tanto più che il rapporto esplicativo stesso osserva che con l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è imminente una revisione dell’articolo 197. Visto che è quindi imminente un’altra modifica sostanziale, non vi è alcun motivo per modificare notevolmente il contenuto dell’articolo 197. La modifica dell’articolo 197 va quindi rinviata. Per le osservazioni che seguono va tenuto conto di questa riserva.
Numero 3: qui vi sarebbe la possibilità di eliminare dalla pornografia dura gli atti sessuali con animali e con escrementi umani. Ciò è giustificato poiché non è opportuno caratterizzare come forma aggravata di pornografia la rappresentazione di un atto che di per sé non è punibile (nel caso degli animali, con la riserva del maltrattamento). Se invece non s’intende prendere in considerazione questa possibilità, si potrebbe perlomeno ipotizzare una pena massima di un anno per le due forme menzionate di pornografia.
L’aumento della pena massima a cinque anni di detenzione in caso di rappresentazioni pedopornografiche con atti sessuali reali, trasformano tale reato in un crimine ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP. Si tratta di una pena molto elevata per un atto caratterizzato come reato astratto di esposizione a pericolo e il rapporto esplicativo non ne spiega le ragioni. Probabilmente l’accento è stato messo troppo sulla protezione degli attori o delle attrici, che tuttavia è garantita dalle disposizioni sugli atti sessuali con fanciulli, sulla coazione sessuale, sulla violenza carnale, ecc.
Dal punto di vista della tecnica legislativa il numero 3 numero è inoltre mal riuscito. O le rappresentazioni contengono atti sessuali reali o non li contengono.
Numero 3bis: in questo caso l’avamprogetto perde il senso della misura. Non è giustificabile punire con un anno di pena detentiva il consumo di pornografia dura contenente atti sessuali con animali e con una pena detentiva massima di tre anni il consumo di contenuti pedopornografici. La pena coinvolgerebbe anche un giovane che guarda un (estratto di) film di tal genere sul telefono cellulare di un amico.
Numero 4: se l’autore ha agito per fine di lucro il numero 4 lettera b prevede un aumento della pena massima a 5 anni di detenzione, se le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli. Benché il fatto di agire per fine di lucro (n. 4) debba essere considerato un’aggravante, la pena è dunque la stessa del numero 3. Se per l’autore che ha agito per fine di lucro si ritengono appropriati 5 anni di pena detentiva, ciò dovrebbe ripercuotersi sulla pena prevista dal numero 3 in riferimento agli atti sessuali «reali» con fanciulli.
Centre Patronal e UNIGE osservano che nella versione francese le lettere b dei numeri 3, 3bis e 4 dell’articolo 197 dovrebbero contemplare, come nelle versioni tedesca e italiana, atti sessuali reali con fanciulli («actes sexuels effectifs avec des enfants») e non atti di violenza reali con fanciulli («actes de violence effectifs avec des enfants»).
Il Centre Patronal non si esprime in merito alle pene proposte, ma critica come poco chiaro il passaggio «actes sexuels non effectifs avec des enfants», poiché se ne potrebbe dedurre che la disposizione si applica anche nel caso in cui non vi sia stato alcun atto sessuale. Per evitare questa ambiguità sarebbe meglio sostituirlo con «actes sexuels virtuels avec des enfants».