Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 68Fedlex · Rapporto sui risultati

1.100. Articolo 293 capoverso 3 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nessuna osservazione.

1.101. Articolo 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione (titolo marginale della versione tedesca)

UNIFR è esplicitamente favorevole alla modifica.

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

1.102. Articolo 296 Oltraggio a uno Stato estero

Chiunque offende pubblicamente uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita in Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

SH è favorevole alla diminuzione della pena massima degli articoli 296, 297 e 298 CP.

Il PS accoglie con favore la diminuzione della pena massima. Visto che di regola fanno appello all’articolo 296 soltanto i dittatori, mentre gli Stati di diritto democratici solitamente controbattono le offese nell’ambito della discussione pubblica, la figura di reato potrebbe anche essere abrogata. A favore di questa soluzione vi è la sentenza del 25 giugno 2002 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Colombani contro la Francia).

OW respinge l’abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato, poiché tali modifiche sono contrarie alle attuali tendenze internazionali e sociali (art. 296-298 CP).

TI respinge la modifica degli articoli 296-298 CP e osserva che, seppur per certi versi possono avere un’importanza simbolica, in determinate circostanze i reati contemplati possono comportare anche delle conseguenze rilevanti per i rapporti della Svizzera con gli altri Stati.

Il PPD ritiene necessario che la modifica degli articoli 296-298 CP vada riesaminata anche tenendo conto di possibili situazioni estreme. Le disposizioni costituiscono tentativi storicamente consolidati di affrontare con i mezzi del diritto penale le minacce della sicurezza interna e esterna della Svizzera da parte di gruppi violenti ed estremisti nazionali o da parte di altri Stati nonché l’inasprimento delle tensioni internazionali. È nella natura di siffatte disposizioni che vengano raramente applicate o se sono applicate comportano pene molto esigue. Sono tuttavia degli strumenti a disposizione dello Stato democratico che in situazioni critiche deve poter avvalersi di questi mezzi di difesa penali.

UNIFR respinge la modifica degli articoli 296-298 CP e osserva che la pena vigente più severa rispetto a quella prevista per i delitti contro l’onore è giustificata dal valore superiore del bene giuridico.