Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 69Fedlex · Rapporto sui risultati
1.103. Articolo 297 Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali
Chiunque offende pubblicamente un’istituzione internazionale o sovranazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Cfr. le osservazioni in merito all’articolo 296 AP-CP.
1.104. Articolo 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Cfr. le osservazioni in merito all’articolo 296 AP-CP.
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
1.105. Articolo 303 Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
SH e SO sono favorevoli alla diminuzione della differenza tra pena minima e massima, attualmente troppo grande.
UNILU è in linea di massima favorevole alla nuova pena massima pari a 5 anni di detenzione. Un piccolo interrogativo permane nel caso in cui, a causa della denuncia mendace, un innocente deve scontare vari anni di pena detentiva. Tale fattispecie si potrebbe considerare come sequestro di persona indiretto, il che tuttavia presupporrebbe che il TF applicasse anche per il sequestro di persona la prassi sviluppata nell’ambito della truffa (in un processo), secondo cui il giudice è considerato esecutore dell’atto (cfr. DTF 122 IV 199). Altrimenti si potrebbe inserire nell’articolo 303 il caso grave e chiarire che tale caso sussiste in particolare quando la denuncia mendace conduce a una detenzione ingiustificata (tra cui anche la carcerazione preventiva).
BE ritiene che la pena massima prevista dall’articolo 303 numero 1 è troppo mite e dovrebbe ammontare ad almeno dieci anni. Una denuncia mendace e le sue conseguenze (indagini, istruzione, eventualmente procedura giudiziaria) può intaccare in modo grave e intenzionalmente la situazione familiare, professionale e sociale della vittima e tale situazione non può essere ristabilita nemmeno dopo l’assoluzione o l’abbandono del procedimento. Sono ipotizzabili casi in cui la vittima è detenuta per molto tempo e perde la sua posizione familiare, professionale e sociale, e soltanto più tardi si scopre che l’autore della denuncia aveva inventato tutto. L’articolo 303 dovrebbe anche tenere conto di questi casi estremi.