Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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UNIFR respinge la modifica.

Il PLR osserva che vi è un errore redazionale in quanto è stato dimenticato il nuovo secondo capoverso introdotto con la legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

1.99. Articolo 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità

Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

LU, SO, TI e ZH sono favorevoli all’aumento delle pene e alla conseguente qualifica del reato come delitto.

ZH ritiene appropriato qualificare come delitto il reato di cui all’articolo 292, anche per diminuire la delinquenza e il comportamento contrario alle norme in connessione con la violenza domestica. Si crea così una base che permette di punire in modo più deciso l’inosservanza di divieti di diritto amministrativo o privato (p.es. il divieto di accedere a un’area geografica o d’intrattenere contatti) in caso di recidiva. Ne potrebbe eventualmente conseguire anche uno sgravio del perseguimento penale in caso di reati di poco conto nell’ambito della violenza domestica.

CAIS, UCS e FSFP sono favorevoli all’aumento delle pene. FSFP propone inoltre di introdurre una pena minima pari a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.

AG è più scettico nei confronti della modifica. A prima vista un aumento delle pene appare giustificato. È tuttavia problematico qualificare il reato come delitto comminando nel contempo una pena detentiva. Da una parte vi è una forte necessità di coordinamento con le disposizioni del diritto amministrativo cantonale, ove la figura di reato dell’articolo 292, effettivamente molto mite, è stata sinora di regola applicata soltanto in modo sussidiario. D’altra parte la comminazione di una pena detentiva avvicina il reato all’arresto per debiti, che è inviso. Occorre quindi chiedersi se non sia meglio continuare a considerare il reato come contravvenzione, prevedendo tuttavia una pena massima notevolmente maggiore rispetto all’articolo 106 CP.

GDS, UNIFR e UNILU sono contrari alla modifica, poiché occorre considerare che

l’articolo 292 costituisce una cosiddetta norma penale in bianco. A causa dei possibili contenuti della decisione e delle varie autorità competenti è quindi delicato prevedere una pena detentiva sino a un anno. Secondo UNILU sarebbe tutt’al più opportuna una pena massima pari a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. UNIFR osserva inoltre che il paragone con gli articoli 290, 291 e 294 CP non è appropriato. La figura di reato dovrebbe piuttosto essere paragonata all’inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 CP) o con l’inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria (art. 324 CP), che come pena prevedono entrambe la multa e non sono modificate.

VFG respinge l’aumento della pena e osserva che tutt’al più la pene più severa potrebbe essere prevista in caso di recidiva.