Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 71Fedlex · Rapporto sui risultati
1.109. Articolo 306 capoversi 2 e 3 (nuovo) Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
2
Abrogato
3
Se la falsa dichiarazione concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.
In merito all’articolo 306 capoverso 3 UNIFR osserva che non è necessario introdurre una regola analoga all’articolo 307 capoverso 3 CP, poiché l’articolo 306 non contempla le dichiarazioni che riguardano fatti non influenti sulla decisione del giudice.
UNILU non vede perché il nuovo capoverso 3, accolto con favore, non sostituisca il capoverso 2, visto che quest’ultimo è abrogato.
1.110. Articolo 307 Absatz 2 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
Abrogato
UNILU non vede perché il nuovo capoverso 3 non sostituisca il capoverso 2, visto che quest’ultimo è abrogato.
1.111. Articolo 308 Attenuazione di pene
Concerne soltanto il testo tedesco
Nessuna osservazione.
1.112. Articolo 310 numero 2 comma 2 Liberazione di detenuti
2. …
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
UNIFR ritiene che la modifica non sia necessaria poiché è stata presa la «decisione di principio» di non applicare più pene minime equivalenti a 30 aliquote giornaliere. Il problema è costituito proprio da questa decisione di principio. UNIFR respinge la modifica della disposizione.
1.113. Articolo 311 numero 1 Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano,
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza a fare o a omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.