Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 78Fedlex · Rapporto sui risultati
2.3. Articolo 85 Omissione illecita di raggiungere il corpo
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,
chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il Centre Patronal osserva che nella versione francese dell’articolo 85 comma 1 l’espressione «en temps de guerre» è stata cancellata senza motivazione.
2.4. Articolo 107 Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili
Chiunque contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,
chiunque contravviene agli ordini speciali o avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile,
è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.
Centre Patronal e TMC sono contrari all’abrogazione, nell’articolo 107, della punibilità della fattispecie commessa per negligenza. Il TMC osserva che nella prassi della giustizia militare in tempi di pace tale tipo di commissione non svolge probabilmente più alcun ruolo. Lo stesso non si può invece dire in tempi di guerra, come mostrano sentenze della giustizia militare pronunciate in passato anche in merito a reati ai sensi della presente disposizione commessi per negligenza.
2.5. Articolo 121 Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto impor-tante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.
Groupesida ritiene che con il previsto aumento della pena minima cresca il rischio che vengano condannate più frequentemente persone sieropositive.
2.6. Articolo 131 numeri 2-4 Furto
2. Abrogato
3. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.
4. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se,
ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.