Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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1.118. Articolo 321 numero 1 comma 1 Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Cfr. i pareri in merito all’articolo 320 numero 1 comma 1.

L’USI approva l’aumento della pena, poiché occorre presumere che i tribunali continueranno a estendere la prassi sviluppata. Tuttavia la pena massima dovrebbe essere pronunciata soltanto in casi eccezionali in cui, per rivelare il segreto, il reo ha chiesto un vantaggio.

1.119. Articolo 321ter capoverso 1, 2 e 4 Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

1

Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2

Concerne soltanto il testo francese.

4

La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto.

Cfr. i pareri in merito all‘articolo 320 numero 1 comma 1 e 321 numero 1 comma 1 AP-CP (VD, PS, Centre Patronal e UNIFR).

La FSFP chiede una precisazione mediante l’inserimento del termine «autorità» nel capoverso 4, poiché non è chiaro chi possa fare tali richieste al personale.

1.120. Articolo 322bis Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

1

Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

2

L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.

3

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al capoverso 1 è punibile solo se la querela è stata sporta.

UNIFR osserva che la disposizione vigente disciplina il reato intenzionale come delitto e quello per negligenza come contravvenzione. Le pene comminate sono quelle usuali per tali tipi di reati per cui non è chiaro perché la distinzione tra contravvenzione e delitto debba essere inappropriata. La mancata opposizione intenzionale a una pubblicazione punibile presuppone che il responsabile sia a conoscenza dell’illiceità del contenuto e ciononostante voglia la pubblicazione. La commissione del reato per negligenza può ad esempio sussistere se un redattore non riconosce espressioni ingiuriose contenute in una lettera di un lettore. Nel disciplinamento attuale l’illecito di una persona responsabile soltanto a titolo sussidiario è ritenuto meno grave rispetto a quello dell’autore effettivo del reato. Ciò significa che in linea di massima l’autore è quello che è punito con la pena più severa, mentre la mancata opposizione per negligenza a una pubblicazione punibile è punita con una pena che si trova al limite inferiore della gerarchia delle pene. La trasformazione del reato per negligenza in un delitto non è pertanto condivisibile. UNIFR approva invece i capoversi 2 e 3.