Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 80Fedlex · Rapporto sui risultati
BS osserva che, a differenza di quanto affermato nel rapporto esplicativo a pagina 68, la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali è rilevante nell’ambito del presente avamprogetto. La decisione quadro stabilisce che vanno adottati provvedimenti volti a combattere il favoreggiamento dell’ingresso illegale, sia se tale favoreggiamento riguarda il passaggio del confine in senso stretto, sia se è volto a sostenere una rete che sfrutta le persone. Ogni Stato membro deve inoltre adottare i provvedimenti necessari per garantire che per gli atti precitati siano comminate pene efficaci, appropriate e dissuasive che possono portare a un’estradizione. Con il passaggio della figura di reato dell’articolo 116 capoverso 2 da delitto a contravvenzione, occorre chiedersi se sia ancora soddisfatta l’esigenza di una «pena efficace, appropriata e dissuasiva». Visto che saranno obbligatoriamente sanzionati con una multa soltanto i casi di lieve entità, la modifica della disposizione può essere ritenuta conforme al diritto internazionale.
ZH osserva che la trasformazione, mediante la riduzione della pena, dei casi di lieve entità dell’incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali in una contravvenzione, comporta anche una modifica delle competenze oggettivamente ingiustificata (autorità penale comunale in materia di contravvenzioni invece del pubblico ministero).
3.2. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200736
Articolo 23 capoverso 1 lettera k Giurisdizione federale in generale
Abrogato
Il Centre Patronal propone di mantenere l’articolo 23 capoverso 1 lettera k, tanto più che rifiuta anche l’abrogazione degli articoli 329-331 CP.
3.3. Legge del 20 giugno 199737 sulle armi
Articolo 33 rubrica e capoverso 2 Delitti e crimini
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Chi ha agito per negligenza è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.
ZH è favorevole alla modifica proposta. Ritiene in particolare opportuno abolire la grande discrepanza tra la pena per il reato intenzionale e quella per il reato per negligenza.
TI osserva che nella maggior parte dei casi di applicazione dell’articolo 33 capoverso 2 la sanzione della multa è quella adeguata al grado di responsabilità dell’autore e alla gravità del reato. Si tratta in genere di persone che posseggono armi senza sapere che si tratta di armi ai sensi della legislazione. Le altre fattispecie del capoverso 1 sono peraltro difficilmente ipotizzabili come reati commessi per negligenza. Il solo fatto che il divario tra la sanzione per il reato intenzionale e quella per il reato colposo sia oggi importante, non giustifica secondo TI la modifica proposta, la quale non tiene invece conto della reale portata della norma.
L’UDC ritiene che non sia opportuno un inasprimento della pena in caso di violazioni colpose della legge sulle armi. Nei casi elencati si tratta di violazione senza consapevolezza o volontà di commettere un reato, ragion per cui non è appropriato un inasprimento della pena.
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