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Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 9 pagine
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Codice penale svizzero e Codice penale militare
a carcere preventivo.
Art. 79a (nuovo)
Lavoro di1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a sei pubblica utilità mesi può essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità.
2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o di persone bisognose. È prestato gratuitamente.
3 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva.
4 L’autorità d’esecuzione fissa un termine massimo di due anni entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato.
5 Se il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità entro il termine fissato, viene eseguita la pena detentiva.
Art. 79b (nuovo)
Sorveglianza1 A richiesta del condannato, l’autorità di esecuzione può ordinare elettronica l’impiego di dispositivi elettronici e la loro applicazione diretta sul
condannato (sorveglianza elettronica) invece:
a. dell’esecuzione di una pena detentiva di uno a sei mesi; o
b. del lavoro e dell’alloggio esterni per pene detentive di almeno 18 mesi; in questo caso, la sorveglianza elettronica deve durare almeno tre mesi.
2 Può ordinare l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica se:
a. il condannato dispone di un alloggio duraturo;
b. il condannato segue una formazione, svolge un lavoro o un’occupazione regolare di almeno 20 ore settimanali oppure è possibile assegnargli una delle attività menzionate;
c. gli adulti che convivono con il condannato acconsentono alla sorveglianza elettronica;
d. il condannato accetta il piano di esecuzione allestito per lui.
3 Se la condizione di cui al capoverso 2 lettera a o b non è più adempiuta o se il condannato non osserva gli obblighi contenuti nel piano di esecuzione, l’autorità di esecuzione può interrompere l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica o limitare il tempo libero a disposizione del condannato.
4 Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la procedura di autorizzazione e l’esecuzione della sorveglianza elettronica in analogia all’articolo 106 capoversi 2, 3, 3bis (nuovo).