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Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 9 pagine

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Codice penale svizzero e Codice penale militare

a carcere preventivo.

Art. 79a (nuovo)

Lavoro di1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a sei pubblica utilità mesi può essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità.

2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o di persone bisognose. È prestato gratuitamente.

3 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva.

4 L’autorità d’esecuzione fissa un termine massimo di due anni entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato.

5 Se il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità entro il termine fissato, viene eseguita la pena detentiva.

Art. 79b (nuovo)

Sorveglianza1 A richiesta del condannato, l’autorità di esecuzione può ordinare elettronica l’impiego di dispositivi elettronici e la loro applicazione diretta sul

condannato (sorveglianza elettronica) invece:

a. dell’esecuzione di una pena detentiva di uno a sei mesi; o

b. del lavoro e dell’alloggio esterni per pene detentive di almeno 18 mesi; in questo caso, la sorveglianza elettronica deve durare almeno tre mesi.

2 Può ordinare l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica se:

a. il condannato dispone di un alloggio duraturo;

b. il condannato segue una formazione, svolge un lavoro o un’occupazione regolare di almeno 20 ore settimanali oppure è possibile assegnargli una delle attività menzionate;

c. gli adulti che convivono con il condannato acconsentono alla sorveglianza elettronica;

d. il condannato accetta il piano di esecuzione allestito per lui.

3 Se la condizione di cui al capoverso 2 lettera a o b non è più adempiuta o se il condannato non osserva gli obblighi contenuti nel piano di esecuzione, l’autorità di esecuzione può interrompere l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica o limitare il tempo libero a disposizione del condannato.

4 Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la procedura di autorizzazione e l’esecuzione della sorveglianza elettronica in analogia all’articolo 106 capoversi 2, 3, 3bis (nuovo).