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Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 9 pagine

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Codice penale svizzero e Codice penale militare

Art. 36 cpv. 1, 2 e 4

1

Il giudice sospende di regola l’esecuzione della pena detentiva fino a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

2

Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

4Abrogato

2. Pene detentive Art. 37 Titolo marginale, cpv. 1 e 3 primo periodo (secondo periodo con condizionale concerne solo il testo francese)

parziale1 Il giudice può sospendere solo parzialmente l’esecuzione di una

pena detentiva di un anno a due anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. …

Art. 40 cpv. 1 terzo periodo

Abrogato

Art. 44 cpv. 22

Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria.

ter

Espulsione dal Art. 50a (nuovo)

territorio svizzero1 Il giudice può espellere uno straniero dal territorio svizzero per tre a

quindici anni se lo condanna a una pena detentiva superiore a un anno o se lo sottopone a misure ai sensi dell’articolo 61 o 64.

2 L’espulsione è valida con il passaggio in giudicato della sentenza; in caso di esecuzione della pena o della misura, l’espulsione viene eseguita non appena il condannato è stato liberato.

3 L’espulsione dal territorio svizzero può essere pronunciata a vita, a condizione che il condannato commetta un nuovo reato punibile ai sensi del capoverso 1 e che commetta il nuovo reato durante:

a. l’esecuzione della pena o della misura in seguito alla quale l’espulsione dal territorio svizzero non ha acquistato validità al momento del passaggio in giudicato della sentenza; oppure