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Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 9 pagine

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Codice penale svizzero e Codice penale militare

2. Codice penale militare del 13 giugno 19273

Titolo precedente l’articolo art. 28

Capo terzo: Delle pene e delle misure I: Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione

. Art. 28 cpv. 1 primo periodo e 2 primo periodo

1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere. ….

2 Un’aliquota giornaliera ammonta a un minimo di 30 e a un massimo di 3000 franchi. …

Art. 30 cpv. 3 lett. c, 4 e 5

3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria, perché senza sua colpa le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

c. Abrogato

4Abrogato

5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera.

Articoli 31 - 33

Abrogati

Art. 34

1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; è fatta salva

2. Pena detentiva una pena detentiva di durata inferiore pronunciata in sostituzione di

una pena pecuniaria (art. 30) o multa (art. 60c).

2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Articolo 34a

Abrogato

3 RS 321.0