Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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provvisoriamente all'esecuzione di una pena pecuniaria: per un reo primario, una pena pecuniaria pronunciata, ma non eseguita, potrebbe rappresentare un monito sufficiente, nella misura in cui siano garantiti i requisiti minimi di prevenzione generale.
Visto che la pena detentiva (con o senza condizionale) costituisce, in linea di principio, il tipo di sanzione più incisivo, il giudice dovrebbe scegliere questa pena per i reati più gravi, pronunciandola con la condizionale nei confronti di un reo primario. Ai reati meno gravi andrebbe applicata una pena pecuniaria, pronunciata obbligatoriamente senza condizionale. Spesso però la pena pecuniaria viene percepita come la sanzione più dura46. Inoltre, l'eliminazione della pena pecuniaria con condizionale totale o parziale sarebbe contraria al sistema, dal momento che in caso di prognosi favorevole l'autore ha diritto alla sospensione condizionale (Verdi, GDS).
Secondo Riklin, il maggiore onere finanziario per il condannato e l'elevata aliquota giornaliera minima – 30 franchi – risultanti dall'eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale comporteranno un aumento delle pene detentive sostitutive e quindi conseguenze sociali negative per i condannati e i loro cari47.
Bussien ritiene che non vi sia alcuna differenza tra la sospensione di una pena pecuniaria e quella di una pena detentiva, per cui sarebbe logico mettere in discussione anche la pena detentiva con la condizionale.
Anziché eliminare la pena pecuniaria con la condizionale, si potrebbe vincolare la temporanea rinuncia all'esecuzione alla condizione che non vi si oppongano motivi di prevenzione speciale o generale. Anche la formulazione «di regola» si presta a considerazioni di natura preventiva generale. Non si dovrebbe criticare in modo generico la possibilità di scegliere se concedere o rifiutare la sospensione condizionale in base a criteri di prevenzione generale (UNILU)48.
contemporaneamente una pena finanziaria senza condizionale (art. 42 cpv. 4 CP). Non si conosce di preciso l'azione di prevenzione generale necessaria per confermare l'efficacia delle norme penali. Tuttavia, questo non deve portare a rinunciare al tentativo di prevenzione generale né a infliggere indifferenziatamente pene pecuniarie senza condizionale. Non convince il fatto di dover rinunciare alla pena pecuniaria con la condizionale perché le condizioni per pronunciarla non possono essere stabilite con la determinatezza auspicabile: anche applicando l'art. 42 cpv. 4 si procede a una sorta di valutazione. Inoltre, la questione si ripresenta quando si tratta di stabilire se pronunciare una pena pecuniaria o detentiva (cfr. anche Stratenwerth). UNILU sottolinea anche come inizialmente si voleva reagire a reati di esigua o tutt’al più di media entità con una sanzione non immediatamente avvertibile (condanna con condizionale, sospensione della pena). La sospensione condizionale sarebbe stata applicata soltanto al di là di questo limite e nel caso delle pene detentive. Tuttavia, il Parlamento ha esteso la sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria (cfr. anche FSA). Anche avocats GE fa riferimento alla revisione del 2007: il fatto che la sospensione condizionale della pena pecuniaria non fosse stata necessaria per raggiungere l'obiettivo di contenere le pene detentive di breve durata (come affermato nel rapporto esplicativo) non è un motivo sufficiente per eliminarla.
46JU, SO (secondo cui mantenere il cumulo delle pene potrebbe mitigare questi dubbi). Secondo SG, in virtù del
principio della proporzionalità, il giudice potrebbe scegliere la pena detentiva con la condizionale, visto che influisce meno sulla posizione giuridica del condannato ed evita il complicato calcolo delle aliquote giornaliere.
47Per questo motivo sarebbe opportuno elevare al rango di sanzione penale il ritiro della licenza di condurre e
l’ammonizione inflitti per reati di circolazione stradale.
48L'art. 42 cpv. 1 CP potrebbe essere riformulato alla stregua del § 43 del codice penale austriaco, secondo cui il
giudice può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione di una pena pecuniaria, se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti e se l'esecuzione della pena non è necessaria per evitare che terzi compiano reati. In questo caso, gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 43 CP potrebbero essere limitati alla pena detentiva.