Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
1.2. Limitazione a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 AP-CP e 28 cpv. 1 AP- CPM)
Anche la limitazione della pena pecuniaria a un massimo di 180 aliquote giornaliere è approvata dalla maggior parte dei partecipanti (28 voci)49.
A motivazione di tale scelta viene addotto che la pena pecuniaria serviva inizialmente a sostituire la pena detentiva breve, equivalente appunto a una durata fino a 6 mesi ovvero a 180 aliquote giornaliere50. In tal modo si rivaluta la pena detentiva51. La limitazione viene accolta anche visto il debole effetto dissuasivo della pena pecuniaria52.
AG, ZH e SSDP approvano la modifica, visto che l'esecuzione della pena pecuniaria sarà possibile soltanto senza condizionale. Un elevato numero di aliquote giornaliere creerebbe infatti problemi finanziari irrisolvibili ai condannati con una situazione finanziaria nella media. Verrebbe fortemente intaccato anche il reddito familiare, per cui la sanzione non risulterebbe più commisurata alla colpa (ZH, SSDP). Inoltre, le pene superiori alle 180 aliquote giornaliere vengono applicate in caso di colpa notevole, ovvero di danno o torto considerevole. In questi casi, soprattutto se si tratta di reati violenti, la pena pecuniaria non è la sanzione adeguata (SG, ZH, SSDP). LU aggiunge che il limite previsto corrisponde alla competenza del procuratore nella procedura del decreto d'accusa secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) nonché al limite massimo fissato per il lavoro di pubblica utilità e la sorveglianza elettronica.
La riduzione delle aliquote giornaliere viene respinta da 10 partecipanti53 in quanto ritenuta una limitazione inutile del potere discrezionale del giudice o del procuratore54. Secondo UNIGE occorre chiedersi perché s’intende, da un lato, consentire di nuovo al giudice di scegliere liberamente tra pena pecuniaria e pena detentiva, privandolo dall'altro della stessa libertà per quanto riguarda le aliquote giornaliere comprese tra 181 e 360. Sarebbe contraddittorio addurre a motivazione della modifica che 180 aliquote giornaliere sono sufficienti perché la pena pecuniaria sostituisce la pena detentiva di breve durata: infatti sono proprio queste pene che riacquistano importanza grazie alla revisione55. Un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi e un limite di 360 aliquote giornaliere consentirebbero di infliggere pene superiori ai 10 000 franchi anche ai meno abbienti, il che sarebbe sufficiente anche per reati passibili di pene fino a un anno (TPF), considerata la funzione sanzionatoria in base al reato e la funzione di prevenzione generale. Secondo UNIL e UNINE l'esperienza dimostra che in alcuni casi una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere è più adeguata rispetto a una pena detentiva di un anno.
CSP dubita che la modifica proposta sia particolarmente efficace nel caso di violenze domestiche. Infatti le pene pronunciate in questo settore non superano di regola le 180 aliquote giornaliere. Il fatto che non vengano indicati criteri di scelta e che la maggior parte delle pene inflitte per violenza domestica siano di natura pecuniaria – da pronunciare senza la condizio-
49 AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR; CP, USAM; CVAM, CSP, CDDGP, KKLJV, CAIS, SSDP. PEV e Travail.Suisse, pur non approvando espressamente la riduzione delle aliquote giornaliere, si esprimono a favore di una limitazione delle pene pecuniarie. La modifica viene respinta da 10 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 53). Non si esprimono in 23: AI, GL, JU, NW, SZ, ZG; PCS; UCS; Giustizia SH; IKAGO, KIFS, prosaj, CSDAR, SSDPM, ASM, ISP, UNILU, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin, Stratenwerth.
50 GR, NE, SO, ZH; CP, USAM, SSDP.
51 BL, GE, GR, FR, SO; analogo CSP.
52 FR, NE; CP; CVAM, USAM.
53 OW; Verdi, PS; TPF; GDS, avocats GE, FSA, UNIGE, UNIL, UNINE.
54 OW; avocats GE, UNIGE, UNIL, UNINE; PS (limitazione delle diverse possibilità sanzionatorie). Scettico anche FER.
55 Avocats GE. Anche secondo FER non è rilevante confrontare la durata della pena detentiva breve con quella della pena pecuniaria, dal momento che l'effetto dissuasivo di tali sanzioni non è comparabile.