Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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Art. 87 cpv. 3 CP: possibilità di prolungare il periodo di prova e di ripristinare l'esecuzione della pena nel caso in cui l'autore non collabori con l'assistenza riabilitativa o disattenda le norme di condotta194. Stabilire la durata del periodo di prova dovrebbe competere all'autorità che concede la liberazione condizionale; andrebbe anche eliminata la limitazione alla durata del resto della pena. Se necessario deve essere possibile prolungare l'assistenza (BL).
Art. 89 cpv. 4 CP: innalzamento del termine a cinque anni (BL).
Art. 95 CP: si chiedono più possibilità di ripristinare l'esecuzione delle pene o delle misure per gli autori rilasciati con un periodo di prova i quali in seguito si rivelano a rischio di recidiva (p.es. sottraendosi all'assistenza riabilitativa o disattendendo le norme di condotta). Non dovrebbe spettare alle autorità penali di dimostrare il pericolo di recidiva. L'autore dovrebbe per lo meno rendere verosimile che la violazione delle condizioni imposte per il periodo di prova non lo pone a rischio di recidiva195. Se, considerata la portata dell'ingerenza nella posizione giuridica dell'autore del reato, la decisione di ripristinare l'esecuzione restasse di competenza del giudice: possibilità dell'autorità esecutiva di intervenire immediatamente in caso di urgenza e di adottare in via precauzionale le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica (p.es. disponendo la comparizione con scorta di polizia o la carcerazione di sicurezza)196.
Modifiche del diritto delle misure
Art. 58 cpv. 2 e 76 CP: possibilità di derogare alla separazione netta, che in singoli casi ostacola soluzioni più utili per l'esecuzione, in particolare nell'ambito del lavoro esterno197.
Art. 61 cpv. 4 CP: aumento a cinque anni della durata massima delle misure; il sistema dualistico potrebbe infatti risultare svantaggioso nel caso delle pene detentive pronunciate secondo il diritto penale minorile, solitamente più brevi (BL).
Art. 62 cpv. 3 e 4 CP: possibilità di intervenire subito in caso di urgenza e di adottare in via preventiva le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica; la protrazione del periodo di prova dovrebbe poter essere disposta dall'autorità esecutiva. Non è necessario che intervenga il giudice, è sufficiente la possibilità di una revisione giudiziaria in caso di ricorso198.
Art. 62c cpv. 2 CP: chiarire le competenze attribuite al giudice rispetto all’autorità esecutiva in materia di sospensione di misure stazionarie199. Nel caso di misure per giovani adulti e di cure delle dipendenze, il computo obbligatorio nella pena della privazione della libertà connessa alla misura (art. 57 cpv. 3 CP) è controproducente. Infatti i condannati calcolano la data in cui hanno finito di scontare la pena detentiva, dopodiché provocano volontariamente l'interruzione della misura. Il giudice dovrebbe poter decidere in merito al computo (disposizione potestativa) e non soltanto ordinare un'altra misura «invece dell'esecuzione della pena»200.
194 GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.
195 GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV (in materia anche gli art. 46 cpv. 4, 62a cpv. 6, 63a cpv. 4, 64a cpv. 4 e 89 cpv. 3 CP, che rinviano tutti all’art. 95 CP).
196 GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.
197 AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.
198 AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.
199 AI, GR, LU, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.
200 GR, cfr. anche LU, SG, TG, analogo ZH; CDDGP, KKLJV. Anche BL ritiene problematico il computo obbligatorio dell'esecuzione della misura stazionaria nella pena di base da eseguire (dopo l'interruzione della misura) e chiede di prevedere una disposizione potestativa.