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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine

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eseguite per almeno due anni;

b. interdizioni di cui all’articolo 50 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;

c. interdizioni a vita di cui all’articolo 50 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.

6 Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l’autorità competente revoca l’interdizione se non vi è da temere che l’autore commetta altri crimini o delitti nell’esercizio dell’attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l’autore ha per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Art. 50c (nuovo)

1

Modifica o Se durante l’esecuzione di un’interdizione di esercitare un’attività, disposizione a d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica risulta che posteriori delle l’autore adempie le condizioni per un’estensione dell’interdizione o interdizioni per un’interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell’autorità

esecutiva, procedere a un’estensione o a una disposizione a posteriori.

2 Se durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà risulta che l’autore adempie le condizioni per un’interdizione ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure dell’articolo 50a, il giudice può, su istanza dell’autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.

Art. 50d

Ex articolo 50abis

Art. 50e

Ex articolo 50b

Art. 60b Abs. 3

3Le misure privative della libertà (art. 59 – 61 e 64 CP), l’interdizione di esercitare un’attività (art. 50), l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (art. 50a) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50e) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.