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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine
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1. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200718
Art. 374 cpv. 1
1 Se l’imputato non è penalmente imputabile e se l’applicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP19 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67a o 67d CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell’imputato.
2. Procedura penale minorile del 20 marzo 200920
Art. 26 cpv. 1 lett. C
1 L’autorità inquirente è competente per ordinare:
c. le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 e 16a DPMin21;
3. Procedura penale militare del 23 marzo 197922
Art. 119 cpv. 2 lett. e
2 La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:
e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50a CPM.
4. Legge del 20 giugno 200323 sui profili del DNA
Art. 16 cpv. 1 lett. l (nuovo)
1 L’Ufficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:
l. dieci anni dopo la fine dell’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
18RU 2010 1881
19RS 311.0
20 RU 2010 1573
21 RS 311.1
22 RS 322.1
23 RS 363