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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine
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di una pena o di una misura, la durata dell’interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se l’autore ha superato con successo il periodo di prova, l’autorità competente decide se l’interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all’articolo 67 capoverso 1 o all’articolo 67a.
5 L’autore può chiedere all’autorità compente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un’interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:
a. interdizioni di cui all’articolo 67 capoverso 1 o di cui all’articolo 67a eseguite per almeno due anni;
b. interdizioni di cui all’articolo 67 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;
c. interdizioni a vita di cui all’articolo 67 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.
6 Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l’autorità competente revoca l’interdizione se non vi è da temere che l’autore commetta altri crimini o delitti nell’esercizio dell’attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l’autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
Art. 67c (nuovo)
1
Modifica o Se durante l’esecuzione di un’interdizione di esercitare un’attività, disposizione a d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica risulta che posteriori delle l’autore adempie le condizioni per un’estensione dell’interdizione o interdizioni per un’interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell’autorità esecutiva, procedere a un’estensione o a una disposizione a posteriori.
2 Se durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà risulta che l’autore adempie le condizioni per un’interdizione ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure dell’articolo 67a, il giudice può, su istanza dell’autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.
Art. 67d
Ex articolo 67b
Art. 95 cpv. 1 e 6 - 8 (nuovo)
1 Prima di decidere circa l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l’autorità preposta all’esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all’autorità cui competono l’assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l’esecuzione delle interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica. L’interessato può esprimere il proprio parere in