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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine

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contro un’altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l’esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

3 Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima aveva meno di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 156), se l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64 del Codice penale.

4 Sono considerate attività professionali quelle svolte nell’esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un’industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell’ambito di un’associazione o di un’altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

5 L’interdizione verte sulle attività esercitate dall’autore di esercitare stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l’autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l’interdizione verte sulla totalità dell’attività considerata. L’interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell’attività.

6 Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell’autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronunciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l’autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l’interdizione.

7Il giudice può disporre un’assistenza riabilitativa durante l’interdizione. L’assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un’interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

Art. 50a (nuovo)

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b. Interdizione Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più d’intrattenere persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e contatti e di sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di