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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine

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ciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l’autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l’interdizione.

7Il giudice può disporre l’assistenza riabilitativa durante l’interdizione. Tale assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un’interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

Art. 67a (nuovo)

1

b. Interdizione Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più d’intrattenere persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e contatti e di sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di accedere a contatto con tali persone, il giudice può pronunciare un’interdizione un’area geogra-d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica per un tempo fica da sei mesi a cinque anni.

2 Pronunciando l’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica il giudice può vietare all’autore di:

a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;

c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

d. allontanarsi da un determinato luogo.

3 Per eseguire l’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica, l’autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l’assistenza riabilitativa per tutta la durata dell’interdizione.

4 Se necessario per impedire che l’autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l’interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell’autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 67b (nuovo)

1

c. Disposizioni L’interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicomuni. Esecu-cato.

zione delle

interdizioni

2 La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell’interdizione.

3 Se l’autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino