Progetto

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

contatti e di ste il rischio che abuserà della sua attività per commettere altri crimini accedere a o delitti analoghi, il giudice può interdirgli in tutto o in parte un’area geogra-l’esercizio di tale o altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a fica. cinque anni.

a. Interdizione

di esercitare

un’attività

2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o contro un’altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l’esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

3 Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima aveva meno di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), se l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

4 Sono considerate attività professionali quelle svolte nell’esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un’industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell’ambito di un’associazione o di un’altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

5 L’interdizione verte sulle attività esercitate dall’autore stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l’autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l’interdizione verte sulla totalità dell’attività considerata. L’interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell’attività.

6 Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell’autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronun-