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Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 12 pagine
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accedere a un’areacontatto con tali persone, il giudice può pronunciare un’interdizione geografica d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica per un
tempo da sei mesi a cinque anni.
2 Pronunciando l’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica il giudice può vietare all’autore di:
a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;
c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
d. allontanarsi da un determinato luogo.
3 Per eseguire l’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica, l’autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l’assistenza riabilitativa per tutta la durata dell’interdizione.
4 Se necessario per impedire che l’autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l’interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell’autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.
Art. 50b
1
c. Disposizioni L’interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in comuni. Esecu- giudicato.
zione delle inter-
dizioni
2 La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell’interdizione.
3 Se l’autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino di una pena o di una misura, la durata dell’interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se l’autore ha superato con successo il periodo di prova, l’autorità competente decide se l’interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all’articolo 50 capoverso 1 o all’articolo 50a.
5 L’autore può chiedere all’autorità compente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un’interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:
a. interdizioni di cui all’articolo 50 capoverso 1 o all’articolo 50a