Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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1.2.2.8 Modifica del diritto in materia di casellario giudiziale

L’accento è posto sull’introduzione di un estratto specifico del casellario giudiziale destinato ai privati (art. 371a AP-CP).

Nell’estratto ordinario del casellario giudiziale destinato ai privati continueranno a risultare tutte le condanne per crimini e delitti, comprese quelle in cui è stata inflitta un’interdizione di esercitare un’attività. Tuttavia, al fine di non ostacolare oltremodo il reinserimento sociale dell’interessato, non s’intende protrarre il periodo durante il quale le condanne figurano nell’estratto ordinario. Significa che, trascorso un certo periodo, le interdizioni qualificate di esercitare attività implicante un contatto con minori o altre persone particolarmente vulnerabili (art. 67 cpv. 2 e 3 AP-CP), che potranno durare anche per molto tempo, o le interdizioni prolungate d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica (art. 67a AP-CP) non figureranno più nell’estratto ordinario del casellario giudiziale. In tal modo il condannato, trascorso appunto un determinato periodo, avrà maggiori possibilità di trovare, ad esempio, un alloggio o un impiego che non implichi un contatto regolare con minori o persone particolarmente vulnerabili. L’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 AP-CP, di una durata massima di 5 anni, figurerà comunque per tutta la sua durata nell’estratto ordinario del casellario giudiziale per privati.

Nel nuovo estratto specifico del casellario giudiziale, oltre alle condanne già figuranti in quello ordinario, compariranno tutte le condanne alle quali sono state abbinate interdizioni qualificate di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoversi 2 e 3 AP-CP o interdizioni d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica ai sensi dell’67a AP-CP per tutta la durata di tali interdizioni.

Anche le sentenze dei minori contenenti interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica saranno iscritte nel casellario giudiziale (art. 366 cpv. 3 lett. c AP-CP). Tali sentenze, come d’altronde le altre, compaiono nell’estratto ordinario del casellario giudiziale per privati unicamente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo articolo 371 capoverso 2 CP. Figureranno per contro nell’estratto specifico del casellario giudiziale (art. 371 cpv. 3 lett. b AP-CP).

Chiunque intende impiegare una persona affinché eserciti un’attività professionale o extraprofessionale implicante un contatto regolare con minori o persone particolarmente vulnerabili dovrà preliminarmente esigere dai candidati un estratto specifico del casellario giudiziale. Tale obbligo verrà integrato nella nuova legge sul casellario giudiziale (cfr. 1.2.5. e 2.5.1).

1.2.3 Modifica del Codice penale militare (CPM)

Sebbene le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica rivestano un’importanza limitata in ambito militare, occorre comunque inserirle nel CPM come d’altronde è il caso per l’interdizione di esercitare una professione ai sensi dell’articolo 50 e 50a CPM.

Alla luce dell’articolo 8 CPM, si rinuncia (come sinora) a prevedere nel CPM una norma penale specifica ai sensi dell’articolo 294 AP-CP.