Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2.4 Modifica del diritto penale minorile (DPMin)
L’interdizione qualificata di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica previste nel diritto penale degli adulti vengono integrate anche nel diritto penale minorile, seppur in forma attenuata, ossia senza carattere obbligatorio (art. 16a DPMin).
1.2.5 Disposizioni integrate in una nuova legge sul casellario giudiziale
Il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008 597) accenna a una revisione totale delle disposizioni sul casellario giudiziale (art. 365 segg. CP). In tale contesto è previsto di disciplinare il diritto in materia di casellario giudiziale in una legge federale a sé stante. Tale revisione è in corso, e la consultazione sull’avamprogetto sarà presumibilmente avviata verso la metà del 2011.
Pertanto, le modifiche del diritto in materia di casellario giudiziale proposte in questa sede (art. 366 segg. AP-CP) hanno carattere provvisorio e, a tempo debito, andranno integrate nella nuova legge sul casellario giudiziale.
L’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale per i candidati a determinate attività è estraneo alla concezione del Codice penale. Il presente progetto si limita dunque ad schizzare i contorni di tale obbligo da integrare nella futura legge sul casellario giudiziale (cfr. n. 2.5.1).
1.3 Valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Efficacia limitata delle interdizioni
Il Consiglio federale, rispondendo alla mozione Carlo Sommaruga, ha evidenziato l’efficacia limitata delle interdizioni di esercitare un’attività professionale o extraprofessionale; sarebbe dunque errato riporre aspettative troppo elevate in questo strumento:
«Oltre all'interdizione di esercitare una professione, il diritto vigente contempla la possibilità di vincolare le pene sospese condizionalmente o la liberazione condizionale al divieto di esercitare determinate attività impartendo norme di condotta al condannato. Tali divieti non costituiscono una panacea contro le recidive dei criminali sessuali. Sono tuttavia adeguati per determinati autori di reati che presentano un rischio residuo, che può essere ridotto evitando loro le occasioni per commettere reati.
Occorrerà esaminare come impostare i divieti ai sensi della mozione continuando a garantire un'applicazione proporzionata. Infatti non si può impedire qualsiasi contatto con i bambini, perché la persona oggetto di un tale divieto non potrebbe più muoversi in pubblico né condurre una vita sociale. Inoltre, divieti così rigorosi non sono necessari, perché non riguarderanno i criminali davvero pericolosi, bensì quelli