Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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- L’inflizione dell’interdizione qualificata di esercitare un’attività sarebbe sempre subordinata a una prognosi sfavorevole. La formulazione potestativa consentirebbe al giudice di esaminare in ogni singolo caso se l’interdizione di esercitare un’attività è adeguata, necessaria e proporzionata.

- L’interdizione qualificata di esercitare un’attività potrebbe essere inflitta per una durata non superiore ai dieci anni. Allo scadere della durata fissata dal giudice, potrebbe venir protratta, di volta in volta, per un periodo non superiore a cinque anni, fintanto che sono adempite le condizioni necessarie (in analogia alla proroga delle misure terapeutiche ai sensi dell’art. 59 CP). In tal modo l’interdizione di esercitare un’attività potrebbe, se del caso, durare anche tutta la vita.

- L’interdizione qualificata di esercitare un’attività non verrebbe riesaminata dopo 10 o 15 anni, ma già al termine del periodo di prova superato con successo (art. 67b cpv. 3 AP-CP) o dopo cinque anni d’esecuzione (art. 67b cpv. 4 lett. b AP-CP).

L’articolo 67 capoversi 2, 3 e 6 AP-CP (o dell’art. 50 cpv. 2, 3 e 6 AP-CP) potrebbe essere sostituito con la norma seguente:

2 Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti contro un minore o contro un’altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che, nell’esercizio di un’attività professionale o di un’attività extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con persone particolarmente vulnerabili, commetta altri reati analoghi, il giudice può interdirgli l’esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni:

a. un reato contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111 – 115, 122, 123 numero 2, 127, 128, 129 o 136 CP;

b. un crimine o un delitto contro la libertà personale ai sensi degli articoli 180 – 183 o 185 CP;

c. un reato contro l’integrità sessuale ai sensi degli articoli 187 – 193, 195 o 197;

d. un reato ai sensi dell’articolo 19 della legge sugli stupefacenti.

3...

4...

5 Il giudice, su istanza dell’autorità d’esecuzione, può prorogare l’interdizione di esercitare un’attività pronunciata conformemente al capoverso 2 di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni se vi è da prevedere che così facendo sia possibile impedire che l’autore commetta nuovi crimini o delitti.

1.4 Diritto comparato

1.4.1 Introduzione

Nella motivazione alla mozione Carlo Sommaruga si precisa che la soluzione proposta s’ispira a quella adottata in Belgio in seguito al caso Dutroux. Per ottenere una panoramica d’insieme sulle pertinenti normative negli altri Paesi europei e dunque spunti utili all’elaborazione delle disposizioni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato l’Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna di allestire uno studio di diritto comparato sulle interdizioni di esercitare un’attività professionale o extraprofessionale, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica.