Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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che grazie a una prognosi favorevole sono liberati dall'esecuzione della pena e della misura o che non sono condannati a una pena detentiva.»

Lo stesso dicasi per l’operatore riabilitativo proposto nella mozione, incaricato di imporre i divieti inflitti dal giudice. Un controllo totale del condannato da parte di tale operatore non sarà né possibile né necessario visto che non si tratterà di persone a rischio di recidiva.

1.3.2 Normative severe in risposta ad altri interventi parlamentari

Il presente progetto di legge non s’ispira soltanto alla mozione Carlo Sommaruga, ma anche ad altri interventi parlamentari che chiedono la protezione dei minori contro gli abusi sessuali. I disciplinamenti proposti costituiscono in un certo senso la variante più completa, vale a dire più severa. È molto incisiva in particolare l’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività per dieci anni prevista per chi ha commesso reati sessuali su minori. Non è facile prevedere una misura obbligatoria che sia sempre proporzionata viste le condizioni restrittive applicabili ai reati ai sensi degli articoli 187 e 188 CP (art. 67 cpv. 3 lett. b e c AP-CP). In generale le misure previste dal Codice penale sono inflitte in base all’apprezzamento individuale. Il principio di proporzionalità va applicato a ogni singolo caso (fa eccezione la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 70 seg. CP).

L’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività costituisce l’ultima ratio per creare un certo clima di sicurezza e fiducia. Tale interdizione costituisce un passo in avanti e concretizza le conseguenze di una condanna per un reato sessuale su un bambino o un adolescente fondata sul diritto amministrativo e figurante nell’estratto del casellario giudiziale, ossia il divieto di lavorare a contatto con minori. Tuttavia, per attuare la mozione Carlo Sommaruga non occorre far capo a tale interdizione obbligatoria di esercitare una professione.

Si potrebbe eventualmente fare a meno anche delle interdizioni a vita di esercitare un’attività. Infatti anche la competenza del giudice di prorogare le interdizioni qualificate di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni su istanza dell’autorità d’esecuzione può, all’occorrenza, tradursi in un’interdizione a vita di esercitare un’attività (art. 67 cpv. 6 AP-CP).

1.3.3 Variante

È inoltre ipotizzabile un’altra soluzione, meno ambiziosa di quella proposta dalla mozione Carlo Sommaruga, ma più aderente alle norme penali vigenti in materia di pronuncia di misure. Tale soluzione lascerebbe al giudice un maggiore potere di apprezzamento nell’infliggere le interdizioni e consentirebbe di tenere conto del principio di proporzionalità caso per caso.

- Tale soluzione riunirebbe in una sola interdizione le due interdizioni qualificate dell’articolo 67 capoversi 2 e 3 AP-CP (cfr. infra l’art. 67 cpv. 2 AP-CP).

- L’elenco dei reati gravi che giustificano l’interdizione qualificata verrebbe esteso rispetto all’articolo 67 capoverso 3 AP-CP (reati contro la vita e l’integrità della persona, contro la libertà personale e ai sensi della legge sugli stupefacenti).