Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 16 pagine
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1.6. Nozione di formazione professionale di base e partecipazione a offerte di for-
mazione transitoria (AP-art. 30a cpv. 1)
Diversi Cantoni e organizzazioni sottolineano che l’articolo 15 della legge sulla formazione professionale (LFPr) descrive in senso lato la nozione di formazione professionale di base. Chiedono pertanto che l’avamprogetto la precisi maggiormente (AG, AI, AR, GE, GR, SO). Vi è chi propone che sia esaminata la possibilità di frequentare offerte di formazione transitoria di cui all’articolo 12 LFPr (SO) o formazioni continue di cui all’articolo 32 LFPr (AG, AR).
Vi è anche chi ritiene che l’avamprogetto consenta l’accesso a siffatti cicli (AG, GR, NE, A-CES, AOMAS, AUSL, CDCGP, CFIG, Collectif de soutien aux sans-papiers, CSP, isa, Rete svizzera diritti del bambino).
AOMAS propone lo stralcio della lettera b.
GE rileva che la LFPr consente un secondo apprendistato in caso di mancata riuscita del primo.
AG, AI, AR si chiedono se non ci si debba limitare a un’unica formazione.
FR, NE, CDI, CSP propongono di eliminare la nozione di «di base».
ZH propone di aderire alla LFPr per quanto riguarda la definizione della nozione di formazione professionale.
CDCGP propone di riflettere alla possibilità di limitarsi a un’unica formazione da svolgere durante un lasso di tempo ordinario. Ritiene tuttavia che si debba consentire agli interessati di svolgere una formazione di due anni (CFP) e di completarla con un AFC (tre o quattro anni).
CSP deplora che l’avamprogetto non comprenda altri cicli di formazione oltre
all’apprendistato. Trova la soluzione proposta alquanto limitata e auspica una formulazione sotto forma di deroga per disciplinare questo tipo di situazione.
1.7 Durata minima della scuola dell’obbligo in Svizzera e apprendistato immedia-
tamente conseguente (AP-art. 30a cpv. 1 lett. a)
a) Osservazioni generali sulla durata minima della scuola dell’obbligo in Svizzera
GL sottolinea come attualmente un soggiorno di otto anni in Svizzera consenta di emanare un preavviso positivo in caso di domanda per caso personale particolarmente grave.
AG, OW considerano che introducendo la condizione di una durata minima della frequenza della scuola dell’obbligo, l’avamprogetto introduca di fatto un limite di tempo per il permesso di dimora e che questo limite sia contrario alla disciplina vigente applicabile ai casi personali particolarmente gravi. Considerano altresì che ciò induca condizioni più restrittive rispetto a tale disciplina. Si chiedono se la durata di cinque anni sia adeguata e consenta di svolgere un apprendistato senza difficoltà. Propongono, pertanto, che la domanda possa essere depositata fino all’età di 18 anni.
Secondo il Service des migrations du canton de Fribourg, l’avamprogetto riduce le condizioni per il rilascio del permesso di dimora alla sola esigenza di aver frequentato in Svizzera cinque anni della scuola dell’obbligo, mentre l’articolo 31 OASA prevede la ponderazione di altri criteri oltre a quello della scolarità. Ciò rischia di provocare un allentamento delle condizioni richieste per giustificare un caso personale particolarmente grave.
Secondo GE, non è giustificato privare della possibilità di svolgere un apprendistato i giovani che hanno frequentato meno di cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera.
CSP propone di contabilizzare anche i offerte di formazione transitoria sul numero di anni di scuola dell’obbligo richiesti, così da consentire la frequenza di un decimo anno.