Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 16 pagine
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III Parte generale
1. Risultati della procedura di consultazione
1.1 Situazione iniziale
Il 2 ottobre 2008 il consigliere nazionale Luc Barthassat ha depositato una mozione2 che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. La mozione è motivata dal fatto che i giovani senza status regolare che hanno frequentato la maggior parte - o la totalità - della scuola dell’obbligo in Svizzera non possono cominciare un apprendistato o svolgere uno stage, poiché l’assenza dello status legale è redibitoria per i potenziali datori di lavoro. I giovani «sans-papiers» possono invece continuare gli studi fino a un livello superiore praticamente senza problemi. Ne risulta una disparità di trattamento secondo la formazione scelta. Trattasi secondo l’autore di una pratica deleteria per diversi motivi
Nella sua risposta del 5 dicembre 2008, il Consiglio federale proponeva di respingere la mozione.
Tuttavia la mozione è stata accolta il 3 marzo 2010 dal Consiglio nazionale con 93 voti favorevoli, 85 contrari e 8 astensioni e il 14 settembre 2010 dal Consiglio degli Stati con 23 voti favorevoli e 20 contrari.
Il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) in attuazione della mozione precitata. La procedura si è conclusa l’8 giugno 2012.
L’avamprogetto posto in consultazione propone un nuovo articolo (art. 30a OASA) che definisce le condizioni specifiche per la regolarizzazione del soggiorno dei minori senza status legale per la durata necessaria alla loro formazione professionale. La nuova disposizione completa la disciplina attuale dei casi personali particolarmente gravi della legge federale sugli stranieri (LStr) e della legge sull’asilo (LAsi) (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e art. 14 cpv. 2 LAsi), indicando le condizioni specifiche per il rilascio di un permesso per casi personali particolarmente gravi a giovani senza status legale. L’avamprogetto non introduce tuttavia un diritto al rilascio di tale permesso. Infine, la disposizione proposta contiene due capoversi che disciplinano, da un lato, la proroga del permesso di dimora al termine della formazione professionale e, dall’altro, il rilascio di permessi per casi personali particolarmente gravi ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle degli interessati. Per entrambe le fattispecie, l’avamprogetto propone di sottoporre l’esame delle condizioni per il rilascio alle disposizioni legali vigenti applicabili ai casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 cpv. 2 LAsi; art. 31 OASA).
Per quanto concerne le condizioni cumulative specifiche indicate nell’avamprogetto, chi desidera svolgere una formazione professionale deve aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Per analogia alla disciplina vigente, l’avamprogetto esige altresì che il futuro datore di lavoro abbia presentato preliminarmente una domanda d’autorizzazione di lavoro e che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative. A ciò si aggiungono le condizioni relative all’integrazione del richiedente e all’osservanza dell’ordine giuridico svizzero.
2 Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato (08.3616)