Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 16 pagine

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ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Solidarité sans frontières, VBBS, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder ritengono che la domanda del permesso di dimora per i familiari debba essere esaminata in maniera approfondita alla luce della volontà del minore, del diritto alla vita familiare e dei diritti e doveri dei genitori. Propongono l’introduzione di un diritto al rilascio del permesso per i familiari se il giovane in formazione è minorenne. Se invece è maggiorenne, propongono il rilascio di un permesso di dimora ai familiari che soddisfano le condizioni dell’articolo 31 OASA.

Secondo CFIG, il capoverso 3 comporta una disparità di trattamento. CFIG propone pertanto l’introduzione di un diritto al permesso di dimora per i familiari durante la formazione del giovane, poi alla proroga del permesso una volta terminata la formazione.

Anlaufstelle für Sans-Papiers, Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Solidarité sans frontières, VBBS propongono l’aggiunta di un nuovo capoverso secondo cui l’allontanamento dei familiari del giovane beneficiario del permesso di dimora è sospeso per tutta la durata della formazione.

ACS è contraria alla disciplina delle condizioni di soggiorno per i familiari.

GE si chiede se la famiglia ottiene un permesso temporaneo o durevole.

1.13 Introduzione di un obbligo di comunicare

AG, AR, GR, ZG propongono di completare l’obbligo di comunicare di cui all’articolo 82 OA-SA in modo che le autorità cantonali competenti in materia di formazione professionale siano tenute a notificare i casi di cui all’articolo 30a OASA alle autorità migratorie cantonali, principalmente affinché dette autorità siano informate della fine dell’apprendistato.

1.14 Deposito della domanda

PS, ODAE, Rete svizzera diritti del bambino, SSP, Terre des hommes rilevano che l’identificazione delle persone rappresenta sovente un ostacolo al deposito della domanda. Chiedono pertanto che le domande possano essere presentate in maniera anonima.

NW, CDCGP chiedono l’introduzione di una regola simile a quella di cui all’articolo 31 capoverso 2 OASA che obblighi il richiedente a rivelare la sua identità al deposito della domanda.

1.15 Altre proposte

SO propone di completare l’avamprogetto mediante l’aggiunta di una lettera supplementare contenente la precisazione «se la situazione economica e l’impiego lo consentono», così da non favorire i «sans-papiers» rispetto ai richiedenti l’asilo (in analogia all’art. 52 cpv. 1 OASA).