Progetto

Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 414 Esigenze energetiche

1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:

a. per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i

bruciatori a vaporizzazione d'olio 7 per cento

b. per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:

1. nella prima velocità 6 per cento

2. nella seconda velocità 8 per cento

2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

Cifra 521 cpv. 2 e 3

2Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale in pezzi ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a.

3Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a e b.

Cifra 63 cpv. Esigenze energetiche

1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:

a. per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i

bruciatori a vaporizzazione d'olio 7 per cento

b. per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:

1. nella prima velocità 6 per cento

2. nella seconda velocità 8 per cento

2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.