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Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 14 pagine
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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)
Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per gli strumenti di lavoro
Cifra 31 cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2
1Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE10.
2Le emissioni delle macchine da cantiere non devono inoltre superare 1×1012 1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente in base al programma UNECE sulla misurazione delle particelle11 e in base ai cicli di prova della Direttiva 97/68/CE.
Cifra 32 cpv. 2
2I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente secondo la norma SN 27720612.
Cifra 33 cpv. 4
4Le macchine di cantiere con motori che figurano nella lista delle famiglie di motori conformi ai sensi dell’articolo 19b capoverso 2, non necessitano di targhetta di identificazione sul sistema di filtro antiparticolato.
Cifra 34
34 Controllo gas di scarico e controlli
1Il titolare di una macchina di cantiere deve eseguire o far eseguire il controllo dei gas di scarico almeno una volta ogni 24 mesi. Egli deve conservare i risultati del controllo dei gas di scarico per almeno 2 anni e, se richiesto, fornirli alle autorità .
2Le macchine di cantiere non sono soggette al controllo periodico ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione se le limitazioni delle emissioni sono rispettate.
10 GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L
353 del 06.12.2012, pag. 80.
11 United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; Fonte: www.unece.org
12 Fonte: Schweizerische Normenvereinigung, 8400 Winterthur; www.snv.ch