Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
1.1 Iniziativa parlamentare
Il 20 dicembre 2006 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un’iniziativa parlamentare che chiede di migliorare la protezione dei consumatori mediante la proroga a due anni del termine di prescrizione per le azioni di garanzia per difetto della cosa secondo l’articolo 210 del Codice delle obbligazioni (CO).1 Il 6 novembre 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha sottoposto l’iniziativa all’esame preliminare e, con 12 voti contro 8 e un’astensione, ha deciso di darle seguito conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl).2 Il 19 febbraio 2009, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione all’unanimità (art. 109 cpv. 3 LParl).
1.2 Lavori della Commissione
A causa delle sovrapposizioni materiali con l’iniziativa parlamentare 07.497 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)» depositata il 20 dicembre 2007 dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi, la Commissione del Consiglio nazionale sta lavorando all’attuazione delle due iniziative in un unico progetto, d’intesa con la Commissione del Consiglio degli Stati. Il 26 giugno 2008 quest’ultima ha dato seguito senza opposizione alla summenzionata iniziativa parlamentare. Il 6 novembre 2008 la Commissione del Consiglio nazionale (di seguito: «la Commissione») si è allineata all’unanimità a tale decisione.
In occasione di due sedute nel 2010, la Commissione si è occupata dell’attuazione delle iniziative parlamentari: il 28 gennaio 2010 ha deciso di preparare due varianti di modifica del CO e il 30 aprile 2010, con 14 voti contro 0 e 7 astensioni (variante
1) e 11 voti contro 7 e 4 astensioni (variante 2), ha approvato gli avamprogetti allegati.
Su tali avamprogetti sarà indetta una procedura di consultazione, conformemente alla legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione).3
Nel suo lavoro la Commissione è stata sostenuta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, in virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl.
1RS 220