Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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pertanto coordinare la normativa per entrambi i contratti; il nuovo termine di due anni deve applicarsi anche al contratto di appalto.

A causa del rinvio all’articolo 371 capoverso 1 P-CO, il nuovo termine di cinque anni dell’articolo 210 capoverso 1 P-CO si applica anche alle azioni per difetti dell’opera mobiliare adoperata per un’opera immobiliare. In questo modo l’appaltatore può rivalersi nei confronti dei suoi partner contrattuali, vale a dire dei subappaltatori o dei fornitori. Si consegue così il coordinamento chiesto dall’iniziativa parlamentare Bürgi fra il contratto di compravendita e il contratto di appalto, ma anche fra i diversi contratti di appalto. Un simile coordinamento è previsto anche dall’articolo 180 della norma SIA 11817 e dal diritto tedesco (art. 438 cpv. 1 n. 2, 634a cpv. 1 n. 2 e 651 BGB). I subappaltatori e i fornitori traggono a loro volta profitto da un termine di cinque anni che permette loro di rivalersi nei confronti dei loro fornitori o subappaltatori.

L’articolo 371 capoverso 1 CO comprende l’articolo 219 capoverso 3 CO. Diventa così superfluo indicare esplicitamente il termine di cinque anni per le opere immobiliari nell’articolo 371 capoverso 2 P-CO. È sufficiente indicare nell’articolo 371 capoverso 2 P-CO che la normativa include anche il contratto fra il committente e l’architetto o l’ingegnere.

Variante 2

Articolo 199 Esclusione della garanzia

La modifica corrisponde a quella della variante 1 (v. commento più in alto).

Articolo 210 Prescrizione

La variante 2 propone un termine unitario di cinque anni per azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e da un contratto di appalto. I termini inderogabili per l’acquisto di beni di consumo rimangono per contro di due anni e di un anno per le cose usate. Ciò corrisponde sia alla richiesta dell’iniziativa parlamentare Bürgi di coordinare i termini, sia a quella dell’iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer di prorogare i termini; la proposta va però oltre. La seconda variante semplifica la normativa inerente ai termini di prescrizione nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto ed elimina l’incertezza del diritto che oggi risulta dalla distinzione fra cose mobili e immobili e dalla nozione di costruzione immobiliare. Così, ad esempio, secondo il diritto vigente, la qualifica di lavori di pittura a un fondo è controversa.18 La variante 2 evita anche l’incertezza che potrebbe risultare con la variante 1 in seguito all’introduzione della nozione delle cose o delle opere che sono state adoperate secondo le condizioni d’use previste per un’opera immobiliare. La giurisprudenza dovrebbe in effetti chiarire la nozione di utilizzo «secondo le condizioni d’use previste». Prodotti quali chiodi, colla o pittura possono essere utilizzati sia per opere mobiliari, sia per opere immobiliari. La

17 Norma 118 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), edizione 1977/91; cfr. in merito Gauch, Peter, Kommentar zur SIA-Norm 118, Artikel 157-190 (Ausgabe 1977): Abnahme des Werkes, Mängelhaftung, vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn, Zurigo 1999, articolo 180 N 4a.

18 DTF 93 II 242, cons. 3 (non si tratta di un’opera immobiliare).