Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Breve termine di prescrizione per le azioni di garanzia per difetto della cosa

L’articolo 210 capoverso 1 CO disciplina la prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella compravendita di cose mobili. In conformità con il capoverso 1, essa è di un anno dalla consegna della cosa al compratore ed è molto breve se paragonata al termine ordinario di dieci anni previsto dal diritto contrattuale (art. 127 CO). Ciò è criticato da esponenti della dottrina in relazione con la vendita a consumatori,4 ma anche con la vendita a imprese.5 Inoltre, lo stesso Tribunale federale ha evidenziato come le necessità del commercio addotte quale motivazione in realtà favoriscano unilateralmente il venditore senza tenere conto delle esigenze dei compratori.6 Secondo la Commissione la critica è giustificata e ritiene perciò che la breve durata del termine di prescrizione in vigore di un anno andrebbe prorogata allo scopo di rafforzare moderatamente la protezione dei consumatori, andando quindi nel senso auspicato dall’iniziativa Leutenegger Oberholzer.

La Commissione rammenta che il termine di un anno dell’articolo 210 CO inizia a decorrere con la consegna della cosa, dunque indipendentemente dalla scoperta del difetto. La brevità del termine si rivela particolarmente sconveniente per il compratore quando le azioni per violazione dell’obbligo di garanzia si prescrivono prima che il difetto venga scoperto. Ciò vale tanto più considerando che i prodotti divengono sempre più complessi e il termine previsto per legge può essere modificato mediante accordo. La Commissione segnala inoltre che il termine dell’articolo 210 capoverso 1 CO contraddice la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce,7 il cui articolo 39 paragrafo 2 prevede un termine di denuncia di due anni. Il Tribunale federale lo ha confermato di recente, senza però decidere se sia applicabile un termine di due anni o il termine ordinario di dieci anni.8 Il termine può essere definito relativamente breve anche rispetto alla direttiva europea concernente la vendita dei beni di consumo,9 il cui articolo 5 numero 1 prevede che il termine di prescrizione per i diritti di garanzia riguardo a contratti fra un commerciante e un consumatore non può essere inferiore a due anni.

4 Gelzer, Philipp, Zur Wünschbarkeit der Anpassung des schweizerischen Kaufrechts an die EU-Richtlinie zum Verbrauchergüterkauf und das UN-Kaufrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, pagg. 54-57; Honsell, Heinrich, articolo 210 OR, in: Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Wiegand, Wolfgang (edit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Auflage, Basilea 2007, n. 1 ad articolo 210; Kramer, Ernst A., Die konsumentenrechtlichen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsentwicklung, ADC 1998, pag. 206 segg, 215; Schönle, Herbert, Zum schweizerischen Kaufrecht und Schenkungsrecht, in Gauch, Peter/Schmid, Jörg (edit.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurigo 2001, pag. 345 segg. 361.

5 Böckli, Peter, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in Tschäni, Rudolf (edit.), Mergers and Acquisitions, Zurigo 1998, pag. 59 segg., 74.

6 DTF 114 II 131, cons. 1c.

7 Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1)

8 Decisione del Tribunale federale del 18 maggio 2009, 4A_68/2009, cons. 10.3.

9 Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU n. L 171 del 7/7/1999).