Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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5 Diritto europeo

Secondo l’articolo 5 numero 1 della direttiva CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo il termine di prescrizione dei diritti di garanzia non può essere inferiore a due anni. Questo termine può essere ridotto soltanto da un accordo concluso dopo la notifica del difetto (art. 7 n. 1). Per i beni usati è ammesso un termine di almeno un anno (art. 7 n. 1 paragrafo 2). La direttiva è applicabile solamente ai contratti di compravendita di beni mobili materiali tra un commerciante e un consumatore (art. 1 n. 2 lett a, b, c). Secondo l’articolo 4, il venditore finale oggetto di un’azione da parte del consumatore può rivalersi sui suoi fornitori.

Riprendendo i termini proposti nei presenti avamprogetti, il diritto svizzero diverrebbe conforme al minimo valido per tutti gli Stati membri dell’UE.

6 Costituzionalità

Il progetto di legge si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale, in virtù del quale la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.