Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

subappaltatore che aveva fabbricato lastre in pietra artificiale difettose ma che non le aveva incorporate.15

Il Tribunale federale considera l’attuale soluzione legale insoddisfacente e non voluta in questo modo dal legislatore, ma ritiene di non potere eliminare il problema per via interpretativa.16 Anche la Commissione considera problematica la situazione giuridica vigente e, anche in quest’ottica, è dunque data la necessità di legiferare.

2.2 Analisi delle possibili soluzioni

La Commissione ha esaminato due varianti per attuare le presenti iniziative parlamentari. La variante 1 riprende l’esatto contenuto delle due iniziative e lo mette in atto. Il risultato è un termine di prescrizione di massima di due anni per azioni di garanzia derivanti da contratti di compravendita e di appalto relativi a una cosa mobile o un’opera mobiliare. Un termine di cinque anni va tuttavia applicato alle relative azioni per difetti della cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti. Lo stesso vale per l’opera mobiliare che soddisfa questi requisiti. Nulla cambia quanto al termine di cinque anni per le opere immobiliari o per la vendita di fondi. Vanno considerati nulli i patti in merito all’abolizione o alla limitazione del termine di due anni nei contratti di compravendita fra commercianti e consumatori, fermo restando che il termine per le cose usate può essere ridotto a un anno.

La variante 2 va oltre quanto richiesto dalle due iniziative parlamentari. Propone un termine unitario di cinque anni per azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e da un contratto di appalto, valido indipendentemente dalla natura mobile della cosa o dell’opera. Si intende così semplificare la normativa inerente ai termini di prescrizione ed evitare le incertezze del diritto che potrebbero derivare dai criteri di delimitazione previsti nella variante 1 per l’applicazione del termine di due o di cinque anni. I termini inderogabili per l’acquisto di beni di consumo rimangono per contro di due anni e di un anno per le cose usate, come per la variante 1. La Commissione invia in consultazione le due varianti e, dopo averne valutato i risultati, deciderà in che direzione andare.

La Commissione fa inoltre notare che, trasmettendo la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile» (07.3763) al Consiglio federale, quest'ultimo è stato incaricato di presentare un progetto di revisione dei termini di prescrizione nel diritto della responsabilità civile. I termini saranno prorogati in modo tale che sia possibile fare valere azioni di risarcimento anche in caso di danni tardivi. Attualmente è previsto di inviare in consultazione un avamprogetto ancora quest’anno. Nel quadro di questo progetto legislativo verrà presumibilmente esaminata l’armonizzazione dei termini di prescrizione nel diritto dei contratti e nel diritto della responsabilità civile. In tale occasione verranno esaminati anche i termini di prescrizione delle azioni per difetti della cosa, tuttavia non sullo sfondo delle problematiche sollevate dalle due iniziative parlamentari. Poiché al momento questo progetto si trova ancora in una

15 DTF 120 II 214, cons. 3e.

16 DTF 120 II 214, cons. 3d.