Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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Compendio

Secondo il diritto vigente, il termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili è di un anno, un termine assai breve rispetto a quello ordinario di dieci anni previsto dal diritto dei contratti e al diritto internazionale. Nell’ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori, la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione e invia in consultazione due varianti in tal senso.

Nel contempo, la Commissione vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d’una costruzione immobiliare nei confronti dell’appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema dei termini tanto differenti, a causa dei quali un appaltatore può essere oggetto di un’azione nel caso di un difetto dell’opera immobiliare, mentre le sue azioni nei confronti di un fornitore o di un subappaltante sono però già prescritte.