Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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fase iniziale e la sua portata non è ancora definita chiaramente, le due iniziative parlamentari saranno trattate separatamente.

3 Commento ai singoli articoli

Variante 1

Articolo 199 Esclusione della garanzia

Occorre chiedersi se nell’acquisto di beni di consumo si può abolire o limitare per contratto il termine di prescrizione. Secondo il diritto dei consumatori svizzero e quello europeo, non si deve derogare per contratto a prescrizioni emanate nell’interesse della protezione dei consumatori, poiché altrimenti le disposizioni protettive non adempirebbero il loro scopo. Perciò, nell’articolo 199 P-CO si propone una modifica in base alla quale sono nulli patti che aboliscono o restringono il termine di due anni nei contratti fra commercianti e consumatori. Pur limitando la libertà contrattuale, la soluzione rimane però anch’essa moderata; rimangono in particolare possibili, nei limiti del diritto in vigore, le clausole di esclusione della responsabilità. Qualora venga escluso qualsivoglia obbligo di garanzia, non è applicabile l’articolo 199 lettera b P-CO. Per le cose usate è inoltre prevista una normativa specifica. In questi casi, in sintonia con il diritto europeo (art. 7 n. 1 par. 2 della direttiva CE), il termine può essere ridotto a un anno.

Articolo 210 Prescrizione

In conformità con l’iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer, il termine per la garanzia proposto è di due anni e si applica sia all’acquisto di beni di consumo sia ad altri tipi di vendita di cose mobili (capoverso 1). L’articolo 210 capoverso 1 P-CO è così in sintonia con l’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce. Il termine di due anni tiene conto dell’interesse di entrambe le parti e corrisponde agli ultimi sviluppi nel diritto internazionale ed estero. Così, nel diritto tedesco, il termine assai breve di sei mesi per la prescrizione delle azioni per difetti della cosa in relazione a un contratto di compravendita è stato prolungato a due anni nel quadro dell’ammodernamento del diritto in materia di debiti (Schuldrechtsmodernisierung), in vigore dal 1° gennaio 2002 (art. 438 cpv. 1 n. 3 del Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Questo termine vale sia per l’acquisto di beni di consumo sia per altri tipi di acquisti. Il termine proposto nell’avamprogetto rimane moderato nel raffronto internazionale e riprende il termine minimo della direttiva CE. Si può, ad esempio, rinviare al diritto francese, secondo cui si può fare valere un difetto nascosto fino a vent’anni dopo la conclusione del contratto (art. 1641 segg. e art. 2232 del Codice civile francese); secondo il diritto tedesco, diritti di regresso possono essere fatti valere fino a cinque anni dopo la conclusione del contratto (art. 479 cpv. 2 BGB). Gli interessi del venditore rimangono preservati dai rigidi requisiti degli obblighi di verifica e di denuncia di cui all’articolo 201 CO. Della proroga del termine beneficia anche il venditore, che può così rivalersi più facilmente sul proprio fornitore.