Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
soluzione proposta equipara ogni venditore e ogni appaltatore, indipendentemente dal fatto che sia o non sia attivo nel settore della costruzione. Tuttavia, i termini legali (fatto salvo l’articolo 199) possono essere modificati contrattualmente.
La soluzione proposta non corrisponde allo scopo normativo dell’articolo 371 capoverso 2 e dell’articolo 219 capoverso 3 CO, secondo il quale è previsto un termine più lungo poiché i difetti di una costruzione immobiliare sono riconoscibili soltanto dopo molto tempo. Oggi si può relativizzare un simile punto di vista, tanto più che anche i difetti di opere mobiliari o cose mobili, considerata la loro complessità, possono rivelarsi anche dopo anni. La variante 2 va oltre quanto chiesto dalle due iniziative, muovendosi tuttavia in un quadro conosciuto. L’articolo 180 della norma SIA 118 prevede ad esempio un termine di cinque anni, senza distinguere fra opere mobiliari o immobiliari. Una simile soluzione non è esagerata se si considera il diritto tedesco o francese e il termine inderogabile di due anni o di un anno corrisponde al termine minimo della direttiva CE.
Il vigente capoverso 1bis diventa il capoverso 2. I vigenti capoversi 2 e 3 vengono di conseguenza rinumerati (capoversi 3 e 4) e adeguati ai termini proposti. Come nella variante 1, il capoverso 3 viene adeguato così da includere sia il termine generale di cinque anni sia il termine di trent’anni nella vendita di beni culturali. Il capoverso 4 contiene la medesima precisazione riguardo alla vendita di beni culturali del capoverso 5 nella variante 1 (v. commento più in alto).
Articolo 219 capoverso 3 Garanzia
Il termine particolare di cui all’articolo 219 capoverso 3 CO diventa superfluo con la soluzione di cui alla variante 2. La disposizione viene tuttavia mantenuta per disciplinare il momento dell’inizio della prescrizione. Come avveniva finora, essa fissa l’inizio del termine con il trasferimento di proprietà. Sebbene il testo normativo vigente menzioni solamente i «fabbricati», il termine vale per tutti i difetti del fondo.19
Articolo 371 Prescrizione
La variante 2 introduce un termine unitario di cinque anni sia per il contratto di compravendita sia per il contratto di appalto. Il rinvio nell’articolo 371 capoverso 1 può dunque essere mantenuto. Non è per contro più necessario prevedere un termine particolare nel capoverso 2, che disciplina ancora il termine riguardante l’architetto e l’ingegnere nel caso di un’opera immobiliare. Essi sono soggetti alla stessa normativa in materia di prescrizione dell’appaltatore, quali che siano i loro rapporti contrattuali con il committente.
4 Ripercussioni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario e del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
19 DTF 104 II 265, cons. 3.