Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine

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Occorre infine segnalare l’avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico, che il Consiglio federale ha inviato in consultazione nel gennaio del 2001 e che prevedeva anch’esso una proposta di proroga del termine di prescrizione previsto dall’articolo 210 CO.10 Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti il progetto legislativo, considerate le reazioni estremamente controverse in occasione della procedura di consultazione.

2.1.2 Mancanza di coordinamento fra i termini di prescrizione

Strettamente connesso alla durata del termine di prescrizione dell’articolo 210 CO è il problema al quale l’iniziativa parlamentare Bürgi11intende apportare una soluzione. Conformemente all’articolo 371 capoverso 1 CO, l’articolo 210 si applica anche al diritto in materia di contratto di appalto. Il termine di prescrizione per i difetti dell’opera è dunque, di massima, di un anno dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO). Coordinando i termini di prescrizione nel diritto in materia di contratti di appalto e di compravendita si vuole consentire all’appaltatore di rivalersi nei confronti dei suoi fornitori se il committente fa valere azioni di garanzia nei suoi confronti.12Per fare valere azioni di garanzia per difetti d’una costruzione immobiliare, la legge prevede un’eccezione, poiché secondo l’articolo 371 capoverso 2 CO in questo caso il termine è di cinque anni dalla consegna. Lo stesso termine di cinque anni si applica alle azioni di garanzia nella compravendita di fondi (art. 219 cpv. 3 CO).

Per i beni mobili venduti a un appaltatore e da questi incorporati in una costruzione immobiliare si applica tuttavia il termine di un anno di cui all’articolo 210 capoverso 1 CO. In questo caso non funziona più il coordinamento fra il contratto di compravendita e il contratto di appalto. L’appaltatore può essere oggetto di un’azione da parte del committente durante cinque anni, mentre può procedere contro i suoi fornitori soltanto per un anno. Il medesimo problema si pone nel caso in cui l’appaltatore incarichi un subappaltatore di approntare un’opera mobiliare. Secondo il Tribunale federale, un lavoro effettuato a una costruzione immobiliare non può semplicemente essere qualificato come «costruzione immobiliare»; per sua natura deve costituire esso stesso una costruzione immobiliare.13 Tale interpretazione ha effetti sul rapporto fra l’appaltatore e i suoi subappaltatori: nel lavoro di un subappaltatore a una costruzione immobiliare si può vedere una «costruzione immobiliare» solamente se il subappaltatore ha incorporato la sua opera nella costruzione principale.14 Nei rimanenti casi, per il subappaltatore vale il termine di prescrizione di un anno di cui all’articolo 371 capoverso 1 CO, mentre l’appaltatore risponde nei confronti del committente durante cinque anni. Così, un appaltatore oggetto di un’azione nel 1991 per un’opera consegnata nel 1988 non ha più potuto rivalersi nei confronti del suo

10 L’avamprogetto è pubblicato sul sito web del DFGP al seguente indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/konsumentenschutz _geschaeftsverkehr.Par.0017.File.tmp/vn-ve-i.pdf.

11 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497; cfr. in merito anche il n. 1.2).

12 DTF 113 II 264, cons. 2c; 93 II 242, cons. 2a.

13 DTF 93 II 242, cons. 2b.

14 DTF 120 II 214, cons. 3d ed e.