Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 11 pagine
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Come chiede l’iniziativa parlamentare Bürgi, nel caso di cose adoperate per un’opera immobiliare il termine di prescrizione dev’essere di cinque anni (capoverso 2). Questo termine di cinque anni è applicabile dati tre presupposti: le cose o le opere devono essere state effettivamente adoperate per un’opera immobiliare, devono essere la causa dei difetti di tale opera e devono essere state adoperate secondo le condizioni d’use previste. I primi due presupposti limitano l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni a casi in cui diventano possibili diritti di regresso. Se un appaltatore scopre dopo tre anni che le finestre da lui ordinate sono difettose, non può quindi più semplicemente rivalersi sul suo fornitore poiché, di massima, è determinante il termine di due anni. Le finestre devono provocare un difetto di un’opera immobiliare per il quale l’appaltatore deve rispondere entro un termine di cinque anni. Il terzo presupposto mira a proteggere venditori e appaltatori che commerciano in cose mobili o in opere mobiliari che non hanno alcun rapporto con un’opera immobiliare. Non devono assumere il rischio quando queste cose od opere vengono adoperate per un’opera immobiliare. Le condizioni proposte nell’avamprogetto sono previste anche nel diritto tedesco (art. 438 cpv. 1 n. 2 BGB). La nozione di opera immobiliare sostituisce così quella di costruzione immobiliare, che risulta più restrittiva. Si evita così una distinzione fra opere immobiliari e costruzioni immobiliari e il sistema legale diventa più semplice e comprensibile.
Poiché l’inizio dei termini rimane differente, una loro durata uguale non porta a un coordinamento completo. Il fornitore è garante dei materiali nei confronti dell’appaltatore per cinque anni dalla loro consegna; per contro, questi risponde al committente soltanto quando l’opera è terminata ed è stata consegnata a quest’ultimo. Si potrebbe conseguire un coordinamento completo solamente con un vero e proprio diritto di regresso che l’appaltatore potrebbe fare valere nei confronti dei suoi subappaltatori o fornitori dopo avere soddisfatto le pretese del committente. Una simile soluzione è tuttavia di difficile attuazione e prolungherebbe eccessivamente il tempo durante il quale i subappaltatori o i fornitori potrebbero essere oggetto di un’azione.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 1bis, che prevede una normativa particolare per i beni culturali. I capoversi 4 e 5 (che sostituiscono i vigenti capoversi 2 e 3) vengono inoltre adeguati ai nuovi termini proposti. Inoltre, si coglie l’occasione per chiarire che il vigente capoverso 3 è applicabile anche all’acquisto di beni culturali. Il proposto capoverso 5 si riferisce esplicitamente anche a quest’ultimo, precisando che si tratta del termine relativo di un anno, che non può essere fatto valere dal venditore in caso di inganno deliberato da parte sua. Per termine di prescrizione conformemente al capoverso 4 sono da intendere i termini di due e cinque anni dei capoversi 1 e 2, ma anche il termine di trent’anni nella vendita di beni culturali di cui al capoverso 3.
Articolo 371 Prescrizione
La modifica proposta porta a un prolungamento del termine ordinario di cui all’articolo 371 capoverso 1 CO, poiché secondo questa disposizione i diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono conformemente ai diritti del compratore secondo l’articolo 210 CO. Lo scopo dell’attuale breve termine nel contratto di appalto è lo stesso di quello nel contratto di compravendita. Occorre