Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Secondo il nuovo sistema sottostanno all’obbligo di pagare il canone solo le imprese che nel periodo fiscale precedente hanno realizzato o superato una cifra d’affari minima che il Consiglio federale fisserà nell’ORTV a 500 000 franchi. Quest’importo corrisponde al limite per l’obbligo di tenuta della contabilità conformemente al nuovo diritto contabile. Il nuovo canone toccherà dunque circa 140 000 delle circa 330 000 imprese annunciate per il pagamento dell’IVA.15 Dato che tra le 500 000 imprese presenti in Svizzera le più piccole non sottostanno all’obbligo di pagare l’IVA perché non raggiungono la cifra d’affari minima,16 la soglia dei 500 000 franchi fa sì che a dover pagare il canone radiotelevisivo sia meno del 30 per cento di tutte le imprese. Con l’esenzione si vuole infatti evitare di gravare con il canone le imprese famigliari e quelle di piccole dimensioni. La mozione 10.3014 chiede che “le piccole imprese attive nei settori dell'artigianato, della fabbricazione, della fornitura di servizi o dell'agricoltura” siano esentate dall’obbligo di pagare il canone. In particolare, il limite scelto per l’esenzione permette di evitare che le imprese di piccole dimensioni, spesso gestite in ambito famigliare, debbano pagare il canone due volte (per l’economia domestica e per l’azienda). Le amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni vengono trattate alla stessa stregua delle imprese private. In futuro queste collettività pubbliche sottostaranno all’imposta sul valore aggiunto solo se realizzeranno una determinata cifra d’affari minima proveniente da prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche.

Oltre il limite dei 500 000 franchi viene riscosso un canone in funzione della cifra d’affari dell’azienda. Quest’interdipendenza permette di tener conto delle dimensioni dell’impresa (per le categorie tariffarie cfr. cap. 1.2.1.5.). Va ricordato che anche l’odierno canone per le imprese è suddiviso in scaglioni ma in base ad altri criteri: un’impresa paga attualmente un canone pieno per ogni succursale soggetta all’obbligo di pagare il canone e quest’ultimo è fissato in funzione del tipo e della durata di utilizzo degli apparecchi di ricezione. Questi criteri non potranno più essere impiegati perché il nuovo canone si baserà sull’imposta sul valore aggiunto e non sarà più vincolato alla presenza di apparecchi di ricezione.

Per la riscossione e l’incasso del canone per le imprese, l’AFC comunica annualmente all’organo di riscossione il nome, l’indirizzo e la categoria tariffaria (fissata in funzione della cifra d’affari del precedente esercizio) di ogni impresa soggetta all’obbligo di pagare il canone. In base a questi dati, l’organo di riscossione invia le fatture alle imprese. Anche in questo caso l’UFCOM funge da autorità di vigilanza e di ricorso.

Il nuovo sistema permette dunque di semplificare notevolmente l’onere amministrativo rispetto ad oggi, non solo dell’organo di riscossione ma anche delle imprese. Infatti, dando seguito alla richiesta di molte aziende che auspicavano un alleggerimento del proprio lavoro amministrativo, è stato abolito il loro obbligo di fare dichiarazioni o annunci supplementari.

15 Fonte: Statistica ufficiale relativa all’IVA per il 2008

16 Sono esentate dall’obbligo di pagare l’IVA le imprese la cui cifra d’affari imponibile annua è inferiore a 100 000 franchi (o inferiore a 150 000 franchi per le imprese senza scopo di lucro, associazioni culturali e sportive gestite a titolo benefico e presso gli istituti di pubblica utilità)